Advertisement

Sciopero musei va garantita accessibilità al 50%

Relativamente allo sciopero musei è stato sottoscritto l’accordo attuativo del “decreto Colosseo” tra Sindacati e Aran il quale stabilisce che in caso di sciopero musei e beni culturali dovrà essere garantita l’accessibilità al 50% degli spazi aperti al pubblico o, laddove ciò fosse irrealizzabile, lo sciopero è consentito per la metà dell’orario di apertura normale. La regolamentazione dello sciopero musei si è resa necessaria dopo i fatti accaduti il 18.9.2015 quando una assemblea sindacale aveva “impedito” l’accesso al Colosseo di una lunga fila di turisti.

È questo il tema dell’articolo pubblicato oggi (25.2.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Giovanni Trovati; Titolo: “Musei aperti a metà quando c’è lo sciopero”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

In caso di scioperi nei musei e nei beni culturali in generale bisognerà garantire ai visitatori l’accessibilità al 50% degli spazi «ordinariamente aperti al pubblico»; quando questo, per ragioni particolari, non sarà possibile, la regola del 50% si trasferisce al tempo, e impone di mantenere aperto tutto il sito per almeno la metà dell’orario normale. Dopo mesi di trattative è arrivata la firma all’accordo attuativo del «decreto Colosseo», il provvedimento firmato dal consiglio dei ministri riunito in tutta fretta il 18 settembre scorso dopo che, la mattina, i turisti avevano alimentato una lunga fila davanti ai cancelli dell’Anfiteatro, chiusi perché era in corso un’assemblea sindacale.

Più che sul campo strettamente tecnico (a limitare le visite al Colosseo era stata appunto un’assemblea sindacale, non uno sciopero), il Governo aveva deciso di rispondere sul piano dei principi, facendo rientrare anche «l’apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura» fra i servizi minimi essenziali che, come i trasporti e la sanità, hanno obblighi rafforzati di comunicazione preventiva e di limitazione degli scioperi (con le vecchie regole, scritte nel 1990, nel novero rientrava solo la vigilanza sui beni culturali); per la stessa ragione, il decreto ha fatto poi rientrare «la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale» fra i livelli essenziali delle prestazioni, cioè i servizi minimi che gli enti pubblici devono garantire per rispettare l’articolo 117 della Costituzione.

La risposta non era ovviamente piaciuta ai sindacati, che avevano disertato il primo incontro all’Autorità garante degli scioperi, a cui tocca la regia dell’attuazione, e avevano chiesto di far decadere il decreto come condizione per riavviare la discussione. Per questa ragione le trattative hanno sforato abbondantemente i 60 giorni di tempo concessi il 24 settembre scorso dall’Autorità, trascorsi i quali il Garante avrebbe potuto agire in via unilaterale. La gestazione, insomma, è stata lunga, e si è ora chiusa all’Aran con la firma da parte di Cgil, Cisl, Uil e Confsal-Unsa del nuovo accordo, che integra quello del 2005 e ora va al Garante per l’esame finale entro 60 giorni.

Il pilastro, come accennato, è la regola del 50 per cento. Nella sua versione principale, impone di rendere disponibile anche nei giorni caldi dal punto di vista sindacale la metà degli spazi solitamente aperti al pubblico. A volte, però, questa strada è impraticabile, per esempio perché il museo o il bene culturale è uno spazio unico (difficile aprire a metà lo stesso Colosseo, il cenacolo vinciano di Milano o la Cappella Sansevero di Napoli): in questi casi, allora, a dimezzarsi sarà il tempo di apertura, e non lo spazio, che invece andrà reso disponibile per intero anche se solo nell’orario ridotto. A decidere quando deve scattare l’opzione B, per garantire «le specifiche esigenze dell’utenza» o il diritto di sciopero, dovranno essere dei Protocolli d’intesa.

L’accordo poi estende a tutti i «beni culturali» il divieto di sciopero nei giorni da bollino rosso per il turismo, applicando in modo più ampio il blocco già previsto dalla vecchia intesa per il «patrimonio artistico, archeologico e monumentale». Il divieto di sciopero riguarda il mese di agosto, il periodo natalizio (dal 23 dicembre al 3 gennaio) e quello di Pasqua, dal giovedì precedente al martedì successivo.

L’etichetta di «servizi pubblici essenziali», però, comporta ovviamente l’applicazione di tutte le altre regole generali, che vietano gli scioperi nei cinque giorni prima e dopo le consultazioni elettorali e referendarie e ne permettono la sospensione immediata in caso di «eventi eccezionali».

CHE COSA CAMBIA 
01 IL 50 PER CENTO
In caso di sciopero va garantita l’apertura di metà dello spazio solitamente disponibile per il pubblico; quando questa regola è inapplicabile, va garantita l’apertura integrale per almeno il 50% dell’orario ordinario
02 PERIODO VIETATO
Viene esteso a tutti i beni culturali il divieto di sciopero ad agosto, nelle festività natalizie (dal 23 dicembre al 3 gennaio) e a Pasqua (dal giovedì precedente al martedì successivo)
03 LA SOSPENSIONE
Lo sciopero può essere sospeso per eventi eccezionali

Advertisement