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Congedo parentale a ore Gestione Dipendenti Pubblici:

L’INPS, con la Circolare n. 40 del 2016 sul congedo parentale a ore dei lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, ha fornito ulteriori precisazioni alla Circolare n. 81 del 22 aprile 2015.

Al riguardo si legge quanto segue nella Premessa alla Circolare n. 40/2016.

PREMESSA

Il decreto legislativo 15 giugno 2015 n.80, in attuazione dell’art.1, commi 8 e 9 della legge delega 24 dicembre 2014 n.183, apporta una serie di modifiche, in via sperimentale per il solo anno 2015, al Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, modificando, tra l’altro, i limiti temporali di utilizzo del congedo parentale e del  prolungamento dello stesso per i figli con disabilità in situazione di gravità, nonché i limiti temporali dei periodi indennizzabili a prescindere dalle condizioni reddituali.

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Il successivo D.Lgs. n. 148/2015, in vigore dal 24/09/2015 con lo stanziamento dei fondi necessari al mantenimento delle misure introdotte dal D.Lgs n.80/2015 conferma la struttura delle misure per il sostegno della maternità anche  per gli anni successivi al 2015.

 L’art.7 del d.lgs. n.80/2015 interviene, come già chiarito nelle circolari n.139 del 17/07/2015 e n.152 del 18/08/2015 in materia di congedo parentale fruito su base oraria, aggiungendo il comma 1-ter all’art. 32 del d.lgs. 151/2001. Tale comma introduce una disciplina legislativa applicabile in caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria. La disposizione in esame consente a ciascun genitore di scegliere tra la fruizione del congedo in modalità giornaliera e quella oraria.

La fruizione su base oraria è, secondo il comma 1-ter dell’art. 32, consentita in misura pari alla meta dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. E’ esclusa inoltre, la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al decreto legislativo n. 151/2001.

Le disposizioni del comma 1-ter sono applicabili anche ai lavoratori dipendenti pubblici o privati iscritti ai fondi esclusivi dell’AGO della Gestione dipendenti pubblici, ferme restando le disposizioni specifiche previste dai rispettivi quadri normativi di riferimento.

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale della Circolare n. 40 del 2016 consultabile cliccando sul link.

(Fonte: INPS)

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