Fideiussione bancaria: pubblicato nuovo modello INPS per la prestazione di esodo
La pubblicazione del nuovo modello di fideiussione bancaria da parte dell’INPS rappresenta un aggiornamento operativo di primo piano per tutti i datori di lavoro che intendono accedere alla prestazione di esodo a favore dei lavoratori prossimi alla pensione. Capire esattamente cosa cambia — e come adeguarsi — permette di evitare irregolarità procedurali che potrebbero compromettere l’intero accordo sindacale sottostante. Di seguito si analizza il quadro normativo di riferimento, il contenuto del nuovo schema contrattuale e le implicazioni pratiche per aziende e consulenti del lavoro.
Il quadro normativo: art. 4 della Legge n. 92/2012
L’INPS, con il Messaggio n. 216 del 2016, ha reso nota la pubblicazione del nuovo modello di fideiussione bancaria relativamente all’accesso alla prestazione di esodo a favore dei lavoratori prossimi a pensione di cui alla L. n. 92 del 2012 (art. 4, commi da 1 a 7-ter).
Con le circolari n. 119/2013, n. 63/2014 e n. 90/2014 erano state fornite le prime indicazioni operative per l’accesso a tale prestazione, prevista dall’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012. Il Messaggio n. 216 si inserisce in questo percorso di progressivo affinamento degli strumenti attuativi, aggiornando lo schema contrattuale già noto.
L’art. 4, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92 prevede che, nei casi di eccedenza di personale, possano intervenire accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, volti a incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani.
Il medesimo art. 4, comma 3, stabilisce che, allo scopo di dare efficacia al citato accordo, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), accompagnata da una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità degli obblighi assunti dal medesimo datore di lavoro mediante l’accordo, comportanti il versamento all’INPS della provvista necessaria affinché quest’ultimo:
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- corrisponda ai lavoratori interessati un importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe loro in base alle regole vigenti;
- accrediti a favore dei medesimi lavoratori la contribuzione correlata dovuta fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
Perché è stato pubblicato il nuovo modello di fideiussione bancaria
La legge citata prevede che, per accedere alla suddetta prestazione, il datore di lavoro presenti all’Istituto una fideiussione bancaria a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’Istituto medesimo, aventi ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata.
Con il Messaggio n. 216, l’INPS ha provveduto a sostituire il precedente schema di contratto di fideiussione bancaria — reso noto con messaggio n. 20538 del 13/12/2013 — con un modello aggiornato che recepisce le indicazioni emerse dalla prassi applicativa e dalle esigenze di maggiore certezza giuridica per gli istituti bancari garanti. A far data dalla pubblicazione del Messaggio, il contratto di fideiussione bancaria dovrà essere redatto esclusivamente secondo lo schema di cui all’Allegato n. 1.
L’adozione del nuovo modello non è facoltativa: l’utilizzo di schemi difformi o del precedente modello comporta il rischio di rigetto della domanda da parte dell’INPS, con conseguente impossibilità di dare esecuzione all’accordo sindacale di esodo già sottoscritto.
Contenuto e struttura del nuovo schema contrattuale
Il nuovo modello di fideiussione bancaria — pubblicato come allegato al Messaggio n. 216 — disciplina in modo analitico le obbligazioni dell’istituto bancario garante nei confronti dell’INPS, specificando:
- l’importo massimo garantito, commisurato alla provvista complessiva dovuta dal datore di lavoro per tutta la durata del periodo di esodo;
- le condizioni di escussione della garanzia, con particolare riferimento all’inadempimento del datore di lavoro agli obblighi di versamento periodico;
- la durata della fideiussione, che deve coprire l’intero arco temporale fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici da parte di tutti i lavoratori coinvolti nell’accordo;
- le modalità di svincolo progressivo della garanzia all’esito dei versamenti effettuati.
La precisione con cui il nuovo schema definisce questi elementi risponde all’esigenza di ridurre il contenzioso tra INPS, datori di lavoro e istituti bancari, fornendo a ciascun attore un quadro di diritti e obblighi immediatamente verificabile.
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Implicazioni operative per datori di lavoro e consulenti
Sul piano pratico, la pubblicazione del nuovo modello di fideiussione bancaria impone alcune verifiche immediate a chi sta gestendo o sta per avviare una procedura di esodo ai sensi dell’art. 4 della L. n. 92/2012:
- Accordi in corso di definizione: le fideiussioni non ancora presentate all’INPS devono essere redatte esclusivamente sul nuovo schema allegato al Messaggio n. 216.
- Accordi già autorizzati: occorre verificare se le fideiussioni già depositate siano conformi al nuovo modello o se l’INPS abbia richiesto integrazioni documentali.
- Rapporto con l’istituto bancario garante: è opportuno coinvolgere tempestivamente la banca nella predisposizione del documento, poiché alcuni istituti potrebbero richiedere tempi tecnici per adeguare i propri format interni al nuovo schema INPS.
FAQ: Fideiussione bancaria e prestazione di esodo INPS
Cos’è la fideiussione bancaria richiesta dall’INPS per la prestazione di esodo?
È una garanzia rilasciata da un istituto bancario a favore dell’INPS, con cui la banca si impegna a versare all’Istituto le somme dovute dal datore di lavoro qualora quest’ultimo risulti inadempiente agli obblighi di versamento della provvista necessaria per erogare la prestazione di esodo ai lavoratori.
Perché l’INPS ha pubblicato un nuovo modello di fideiussione bancaria?
Il nuovo modello sostituisce il precedente schema del 2013 per recepire le indicazioni emerse dalla prassi applicativa, aumentare la certezza giuridica e uniformare la documentazione presentata dai diversi datori di lavoro su tutto il territorio nazionale.
È obbligatorio usare il nuovo schema di fideiussione bancaria?
Sì. A partire dalla pubblicazione del Messaggio n. 216, il contratto di fideiussione bancaria deve essere redatto esclusivamente secondo il nuovo schema (Allegato n. 1). L’utilizzo di modelli difformi può comportare il rigetto della domanda da parte dell’INPS.
Quali datori di lavoro possono accedere alla prestazione di esodo?
Possono accedervi i datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti, previa stipula di un accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, nei casi di eccedenza di personale previsti dall’art. 4 della L. n. 92/2012.
Dove si scarica il nuovo modello di fideiussione bancaria INPS?
Il modello aggiornato è disponibile come Allegato n. 1 al Messaggio INPS n. 216, consultabile anche sul portale istituzionale dell’Istituto.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.



