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L’INPS, con il Messaggio n. 1481 del 2018, ha fornito alcune precisazioni in merito alle condizioni di accesso al beneficio dell’ Ape sociale e della pensione anticipata per i lavoratori precoci.

Al riguardo si legge quanto segue nel messaggio 1481/2018.

A seguito delle numerose richieste di chiarimenti in merito alle condizioni per l’accesso ai benefici dell’APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186 e da 199 a 205, della legge n. 232 del 2016, con il presente messaggio si forniscono le seguenti precisazioni.

  1. Lavoratori c.d. gravosi di cui all’ articolo 1, commi 179 e 199, lettera d), della legge n. 232 del 2016

L’articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato l’articolo 1, commi 179 e 199, lett. d), della legge n. 232 del 2016 in materia di riconoscimento dell’APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori precoci.

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A tal riguardo, si forniscono precisazioni in ordine alla verifica delle condizioni di accesso ai benefici in argomento per i lavoratori c.d. gravosi, contenute al paragrafo 4 delle circolari n. 33 e n. 34 del 23 febbraio 2018.

In particolare, ai fini del riconoscimento del beneficio occorre accertare che l’interessato abbia svolto per almeno 7 o 6 anni attività lavorativa c.d. “gravosa” nel periodo compreso rispettivamente nei 10 o 7 anni precedenti la data di perfezionamento dei requisiti anagrafico e/o contributivo, ovvero, la successiva data di: a) presentazione della domanda di “certificazione”, in caso di svolgimento di attività lavorativa alla stessa data, b) versamento/accredito dell’ultima contribuzione, in caso di avvenuta cessazione dell’attività lavorativa.

L’accertamento della predetta condizione, anche in via prospettica, alla data di presentazione della domanda di verifica dei requisiti deve sussistere alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

L’INPS chiarisce, inoltre, che il versamento/accredito di contribuzione non dipendente da attività gravosa successiva alla prima data utile di accesso al beneficio, indicata nella “certificazione”, potrebbe comportare la perdita del diritto al beneficio in parola nei casi in cui ciò implichi il venir meno della condizione di cui ai precedenti capoversi.

Per quanto concerne i 7 e 6 anni di attività lavorativa c.d. gravosa, l’INPS chiarisce che gli stessi vanno intesi come periodi di anzianità contributiva riferita ad attività lavorativa c.d. gravosa, maturati dal lavoratore dipendente nel periodo di riferimento indicato dalla legge, come sopra individuato. Inoltre, come già precisato al paragrafo 4 delle citate circolari, ai fini del computo della suddetta anzianità contributiva sono utili “i periodi coperti da contribuzione obbligatoria riferita all’attività lavorativa c.d. gravosa e i periodi in cui è stata accreditata contribuzione figurativa per eventi verificatesi in costanza del rapporto di lavoro con svolgimento di attività c.d. gravosa (ad esempio, malattia, congedi per handicap, maternità nel rapporto di lavoro, etc.)”.

Pertanto, ai fini del riconoscimento del beneficio occorre che nell’arco temporale dei 10 o 7 anni, come sopra individuato, il lavoratore risulti in possesso di contribuzione obbligatoria riferita ad attività lavorativa c.d. gravosa e/o di contribuzione figurativa per eventi verificatisi in costanza del rapporto di lavoro c.d. gravoso che, complessivamente considerata, sia rispettivamente pari ad almeno 7 o 6 anni.

Per conoscere il resto delle indicazioni INPS, consultare il testo integrale del Messaggio n. 1481 del 2018, disponibile cliccando sul link.

(Fonte: INPS)

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