Advertisement

ASDI: Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto

È stato pubblicato nella G.U. n. 13 del 2016 il Decreto 29 ottobre 2015 di attuazione della normativa in materia di ASDI – assegno di disoccupazione (ex art. 16, comma 6, d.lgs. n. 22 del 2015).

In base al decreto citato risultano beneficiari dell’ASDI i lavoratori che:

a) abbiano fruito, entro il 31 dicembre 2015, della NASpI per la sua durata massima, come definita dall’art. 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015;

b) siano ancora in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 181 del 2000, al termine del periodo di fruizione della NASpI;

Advertisement

c) siano, al termine del periodo di fruizione della NASpI, componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di anni 18 o abbiano un’età pari a 55 anni o superiore e non abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

d) siano in possesso di una attestazione dell’ISEE, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell’indicatore pari o inferiore ad euro 5.000. Ai fini del mantenimento dell’ASDI, la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE è aggiornata in gennaio, entro il termine del mese. In mancanza di aggiornamento della dichiarazione, il beneficio è sospeso. Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 9 del DPCM n. 159 del 2013, ai fini della richiesta dell’ASDI può essere utilizzata una attestazione dell’ISEE corrente;

e) non abbiano usufruito dell’ASDI per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;

f) abbiano sottoscritto un progetto personalizzato di presa in carico redatto dal competente servizio per l’impiego a seguito di uno o più colloqui individuali (art. 5 del decreto).

Per quanto concerne invece la durata e misura del beneficio, il decreto stabilisce quanto segue.

  1. L’ASDI è erogato mensilmente a decorrere dal giorno successivo a quello del termine di fruizione della NASpI per una durata massima di sei mesi. Qualora il lavoratore abbia già fruito dell’ASDI nei 12 mesi precedenti il termine di fruizione della NASpI, l’ASDI è erogato per una durata massima pari alla differenza tra 6 mesi e la durata dell’ASDI fruito in tale periodo di tempo e comunque per un numero massimo di mesi pari alla differenza tra 24 e i mesi di ASDI fruiti nei 5 anni precedenti il termine di fruizione della NASpI.
  2. L’importo dell’ASDI è pari al 75% dell’ultima indennità NASpI percepita, e, comunque, in misura non superiore all’ammontare dell’assegno sociale, di cui all’art. 3, comma 6, della L.n. 335/1995.
  3. L’importo di cui al comma 2 è incrementato di un ammontare pari ad un quinto dell’assegno sociale per il primo figlio a carico. Nel caso in cui i figli a carico siano in numero superiore a uno, gli incrementi complessivi dell’importo dell’ASDI sono quelli indicati nella Tabella 1, allegata al decreto stesso. In ogni caso l’ammontare dell’ASDI comprensivo degli incrementi per carichi familiari non può essere inferiore all’ammontare del beneficio mensile attribuito mediante la Carta acquisti sperimentale, di cui alla Tabella 2 allegata al decreto interministeriale 10 gennaio 2013.
  4. Per effetto degli incrementi per carichi familiari di cui al comma 3, l’ASDI non può essere superiore al 75 per cento dell’ultima indennità NASpI percepita, comprensiva degli assegni per il nucleo familiare, fatto salvo il livello minimo di cui al comma 3.
  5. Gli importi di cui alla Tabella 1 sono aumentati annualmente della misura percentuale prevista per la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

Si rinvia per il resto al testo integrale del Decreto 29 ottobre 2015 consultabile cliccando sul link.

(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

Advertisement