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Conguaglio previdenziale gestione pubblica:

L’INPS, con la Circolare n. 5 del 2016, ha fornito chiarimenti sul conguaglio previdenziale 2015 per i datori di lavoro iscritti alla gestione dipendenti pubblici.

Si legge quanto segue nella Circolare n. 5/2016.

  1. Premessa

A decorrere dal 1° novembre 2012, con riferimento alle retribuzioni erogate dal mese di ottobre 2012, le denunce individuate come ListaPosPA  nell’ambito del flusso Uniemens rappresentano le nuove modalità di comunicazione dei dati per la valorizzazione della posizione assicurativa, per il calcolo del dovuto contributivo e per la costituzione e l’alimentazione delle posizioni di previdenza complementare per le Amministrazioni, gli Enti e le Aziende, il cui personale sia iscritto alla Gestione Dipendenti Pubblici.

Al riguardo, si rappresenta che l’Istituto con circolari n.105 del 7 agosto 2012 e n.6 del 16 gennaio 2015 e n.81 del 22 aprile 2015 ha fornito ai sostituti di imposta le istruzioni per la compilazione delle denunce mensili analitiche.

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Con la presente circolare vengono riepilogate le indicazioni per le operazioni di conguaglio 2015.

  1. Conguaglio previdenziale annuo

I sostituti di imposta, datori di lavoro, sono chiamati ad effettuate le operazioni di conguaglio fiscale e previdenziale.

Per quel che concerne l’aspetto contributivo, le operazioni di conguaglio consentono la corretta applicazione dei massimali contributivi e delle aliquote correlate all’imponibile.

Il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio previdenziale tenendo conto di tutti i redditi riconducibili al rapporto di lavoro in essere ovvero dei diversi rapporti di lavoro subordinato avuti dal dipendente nel corso dell’anno.

Le operazioni di conguaglio costituiscono un adempimento a carico dei sostituti di imposta principali e, in ogni caso, non sollevano i sostituti di imposta dall’obbligo di trasmettere mensilmente, in via telematica, le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni (art.44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazione dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).

Di seguito, si forniscono le indicazioni per effettuare le operazioni di conguaglio annuale 2015 per i redditi imponibili ai fini pensionistici, corrispondenti ai valori delle retribuzioni liquidate, nel periodo di riferimento, al lavoratore subordinato.

Ai fini del conguaglio contributivo dell’anno 2015 per la Gestione Dipendenti Pubblici occorre tenere conto di tutti i redditi riferiti ai periodi compresi tra il 1/1/2015 e il 31/12/2015.

Devono essere considerati i redditi denunciati nei quadri E0, riferiti al 2015 nonché i redditi 2015 denunciati nei quadri V1, causale 1, causale 2, causale 5, e causale 7.

Si evidenzia che i quadri V1, (causale 1, 2, 5 e 7) da considerare ai fini delle operazioni di conguaglio sono esclusivamente quelli che hanno un periodo di riferimento (data inizio e data fine del V1) compreso nell’anno 2015 relativi a somme erogate nel 2015.

Nel caso in cui i quadri V1, causale 5, abbiano annullato quadri E0 e V1 riferiti al 2015, i quadri annullati non devono essere considerati ai fini delle operazioni di conguaglio. Non devono essere, altresì, considerati ai fini delle operazioni di conguaglio i quadri riferiti al 2015, annullati da V1, causale 6.

Si rinvia per il resto dei chiarimenti al testo della Circolare n. 5/2016 consultabile cliccando sul link.

(Fonte: INPS)

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