Advertisement

Rivalutazione delle pensioni per l’anno 2016:

L’INPS ha informato gli utenti circa la rivalutazione delle pensioni per l’anno 2016 con la Circolare n. 210 del 2015.

Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 210/2015.

Premessa

Con la presente circolare si comunica che l’Istituto ha provveduto ad effettuare le operazioni di rinnovo delle pensioni per l’anno 2016.

Advertisement

Tali attività sono finalizzate:

  • ad attribuire la rivalutazione per l’anno 2015, in misura definitiva, e per l’anno 2016, in misura provvisoria, sulle pensioni e sulle prestazioni assistenziali;
  • ad attribuire la rivalutazione definitiva sulle indennità degli invalidi civili, dei sordomuti, dei ciechi civili e sugli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1° categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche;
  • ad effettuare i conguagli relativi alle pensioni e alle ritenute erariali;
  • ad attribuire in via provvisoria le prestazioni collegate al reddito, ove spettanti, ovvero ad applicare le trattenute di legge, sulla base delle ultime dichiarazioni rese dagli aventi titolo e registrate negli archivi informatici;
  • per le pensioni delle gestioni private, a impostare le variazioni di importo in considerazioni delle scadenze e delle variazioni memorizzate sulla prestazione.

Si illustra di seguito il dettaglio delle attività svolte in sede di rinnovo delle pensioni per l’anno 2016.

1  Regole per la rivalutazione automatica delle pensioni per gli anni 2015 e 2016

Ai sensi dell’articolo 1, comma 483, della legge 147 del 27 dicembre 2013, per il triennio 2014-2016, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici attribuita in base al meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuta:

  • nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  • nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  • nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  • nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  • nella misura del 45 per cento, per gli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi.

Nei casi in cui l’indennità integrativa speciale sia corrisposta come emolumento a sé stante dalla voce pensione, ai fini della individuazione della fascia d’importo cui applicare gli aumenti percentuali della perequazione automatica, il trattamento pensionistico deve essere considerato complessivamente, comprensivo quindi dell’indennità integrativa speciale.

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo della Circolare n. 210 del 2015 e ai suoi allegati (Allegato n. 1; Allegato n. 2; Allegato n. 3 e Allegato n. 4 ) consultabili semplicemente cliccando sul link.

(Fonte: INPS)

Advertisement