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Orario flessibile negli studi professionali:

L’orario flessibile negli studi professionali è disciplinato dall’art. 75 del CCNL il quale stabilisce che per far fronte alle variazioni dell’intensità di attività nelle strutture lavorative, l’orario normale settimanale di lavoro (fissato in 40 ore) potrà essere calcolato con riferimento alla durata media delle prestazioni lavorative rese nel corso di sei mesi. Inoltre, in caso di superamento dell’orario normale, saranno riconosciute al lavoratore le equivalenti compensazioni oltre che un incremento dei permessi retribuiti.

È questo il tema di un articolo pubblicato oggi (4.12.2015) dal Sole 24 Ore (Firma: Alessandro Rota Porta; Titolo: “Orario elastico per gestire i picchi di lavoro”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro degli studi professionali – fissata la durata normale dell’orario in 40 ore settimanali – prevede, all’articolo 75, un sistema di flessibilità che i datori possono utilizzare per gestire le variazioni dell’intensità di attività.

Si tratta di uno strumento molto snello che consente di calcolare l’orario normale settimanale di lavoro, come sopra definito, con riferimento alla durata media delle prestazioni lavorative rese nel corso di 6 mesi. Secondo la definizione del Ccnl, l’impianto della flessibilità, nell’ipotesi di superamento dell’orario normale, comporta una maturazione “maggiorata” dei permessi, oltre ai riposi compensativi che dovranno essere riconosciuti ai lavoratori interessati, in misura pari alle ore di lavoro prestate oltre le 40 settimanali.

Nel dettaglio, i permessi verranno incrementati secondo la seguente progressione: in caso di superamento dell’orario di lavoro fino a 44 ore settimanali, si realizza un “bonus” pari a 30 minuti per ciascuna settimana di sforamento dell’orario normale; se, invece, l’orario eccede il tetto delle 44 ore settimanali (nel limite massimo di 48) il monte ore di permessi retribuiti è aumentato di un’ora per ciascuna settimana di superamento.

Dal punto di vista retributivo, ai lavoratori coinvolti nel regime di flessibilità sarà corrisposta la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario settimanale contrattuale.

Nell’ipotesi di mancato godimento dell’incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, derivanti dall’applicazione del regime di flessibilità, le medesime ore dovranno essere pagate con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario e saranno liquidate entro e non oltre il sesto mese successivo a quello corrispondente il termine del programma di flessibilità: peraltro, queste ore non potranno essere assorbite da altri trattamenti in materia di riduzione dell’orario, di permessi ed eventuali altre riduzioni in atto nella struttura lavorativa.

Nella pratica, il datore di lavoro che si avvale dell’impianto “modulare” dell’orario dovrà darne comunicazione ai lavoratori destinatari, definendo il limite di orario settimanale (da 41 fino a 48 ore settimanali). Va, altresì, ricordato che – in tale regime plurisettimanale – il lavoro straordinario scatta dalla prima ora successiva all’orario definito in regime di flessibilità, per ciascuna settimana.

Fermo restando che il calcolo della media dell’orario settimanale può prendere a base un periodo massimo di 6 mesi, la flessibilità dell’orario può essere via via rinnovata. Inoltre, sebbene il contratto collettivo non lo preveda espressamente, il datore potrebbe anche ricorrere all’articolazione flessibile dell’orario per gestire una fase di calo dell’attività lavorativa, per poi compensare le ore di riduzione con successivi periodi di lavoro che superino la durata normale settimanale di 40 ore, sostanzialmente gestendo, in modo inverso, lo stesso meccanismo illustrato. Diverse declinazioni della flessibilità potranno essere regolate tramite accordi collettivi di secondo livello.

Sempre in tema di orario e, più precisamente, con riferimento ai permessi di riduzione orario (Pir), merita ricordare che l’accordo di rinnovo ha previsto – limitatamente alla vigenza contrattuale – un sistema di maturazione progressiva, in capo ai lavoratori assunti successivamente al 1° aprile 2015: i Pir saranno così maturati nella misura del 50% a partire dal 12° mese successivo all’assunzione e del 75% a partire dal 24° mese dalla data di assunzione fino al 36° mese; in misura piena per i mesi successivi.

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