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Valgono come prova le immagini su DVD:

Sempre in tema di controlli a distanza la Sentenza n. 3122 del 2015 della Cassazione ha stabilito che valgono come prova le immagini su DVD comprovanti attività illecita dei lavoratori.

È questo il tema dell’articolo pubblicato oggi (16.11.2015) dal Sole 24 Ore (Firma: Aldo Monea: Titolo: “Le immagini su DVD valgono come prova”; “Le pronunce”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

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Dopo le modifiche della disciplina dei controlli a distanza introdotte dal Dlgs 151/2015 (articolo 23) una parte delle interpretazioni giurisprudenziali legate alle vecchie disposizioni risulta superata. D’altra parte, però, ci sono orientamenti della Cassazione che si rivelano ancora attuali. Vediamo quali.

Nella sentenza 17027/2014, la Cassazione si è espressa sul caso di un datore di lavoro che aveva installato quattro telecamere in un ristorante: ritenendo questi apparecchi privi di autorizzazione, la Corte conferma la sentenza di condanna. Come già in altre pronunce (Cassazione, 8042 del 15 dicembre 2006 e 4331 del 30 gennaio 2014), i giudici stabiliscono, come principio, che il mancato rispetto della procedura di legge rileva penalmente anche nell’ipotesi di controllo occulto, poiché l’essenza della sanzione sta nell’uso degli impianti audiovisivi senza il preventivo accordo con le parti sociali.

Le riprese effettuate da terzi

La pronuncia 2117 del 28 gennaio 2011, giudicando lecito il controllo datoriale tramite riprese effettuate da terzi, ha chiarito che l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori non preclude al datore che voglia dimostrare l’illecito di propri dipendenti, di usare registrazioni video operate, fuori dall’azienda, da un soggetto terzo (per finalità “difensive” del proprio ufficio) estraneo ai lavoratori.

In modo analogo si è espressa la Cassazione nella sentenza 5371 del 4 aprile 2012, nel caso di un “vigilantes” licenziato per lunghe telefonate durante il servizio in un ospedale dove lavorava per una società di sorveglianza. La Corte chiarisce che l’articolo 4 della legge 300/1970 si riferisce alle installazioni attivate dal datore di lavoro e non preclude, per dimostrare l’illecito realizzato da propri dipendenti, che lo stesso utilizzi, in processo, le risultanze di tabulati telefonici di un terzo, estraneo all’impresa e ai lavoratori licenziati, che li aveva raccolti per sue finalità «difensive».

La riproduzione

Nella pronuncia 3122 del 17 febbraio 2015, la Corte ha approfondito il valore giuridico della riproduzione, in un disco digitale, di immagini dell’attività illecita di lavoratori. Questi ultimi avevano disconosciuto, durante il processo civile, quanto presente in quel Dvd.

Nel confermare il licenziamento, la Corte ribadisce il principio secondo cui, in caso di avvenuta produzione in giudizio di un documento elettronico, il disconoscimento della conformità della copia all’originale da parte dei lavoratori coinvolti non vincola il giudice, che può comunque apprezzarne l’efficacia rappresentativa anche con altre modalità (nel caso specifico un testimone).

La terza sezione penale (sentenza 4331 del 12 novembre 2013 – 30 gennaio 2014), esaminando la condanna di un legale rappresentante che aveva installato otto telecamere in un supermercato, ma che non aveva osservato la procedura prevista all’articolo 4, ha stabilito che il diritto alla riservatezza dei lavoratori è leso anche se l’impianto non è messo in funzione, poiché la norma sanziona a priori l’installazione, prescindendo dal suo utilizzo.

Le pronunce

LE RIPRESE OCCULTE

Il titolare di un ristorante è condannato per l’installazione nei locali di quattro telecamere, senza accordo con le rappresentanze sindacali o l’autorizzazione dell’ufficio del Lavoro, pur essendo le riprese realizzate per fini leciti. La Cassazione rigetta il ricorso stabilendo che l’articolo 4 della legge 300/1970 comprende e sanziona anche il controllo occulto per verificare la produttività.

(Cassazione penale, sentenza 17027/2014)

IL DISCONOSCIMENTO

Alcuni dipendenti di un’azienda sono stati licenziati perché ripresi nello svolgimento, in azienda, di attività illecite, anche se il Dvd che contiene le immagini è stato disconosciuto dagli stessi lavoratori. La Cassazione conferma la sentenza: il giudice di merito, nonostante il disconoscimento della riproduzione, può apprezzarne l’efficacia. La valutazione è infatti suffragata da una testimonianza.

(Cassazione civile, sentenza 3122/2015)

REGISTRAZIONI ALTRUI

Alcuni vigilantes sono licenziati perché filmati mentre si introducono, fuori dal loro orario di verifica, in locali di un’azienda-cliente. I giudici di merito ritengono lecito il recesso. La Cassazione conferma la sentenza: la condotta del datore è corretta perché ha lecitamente usato registrazioni video proprie del titolare dell’impresa vigilata e da questi raccolte per proteggere il patrimonio dell’azienda.

(Cassazione civile, sentenza 2117/2011)

TABULATI TELEFONICI

Alcuni dipendenti di un istituto di vigilanza sono licenziati per lunghe telefonate effettuate durante il turno in un ospedale, usando la rete telefonica della struttura.

La Cassazione conferma la liceità del licenziamento in conseguenza del controllo a distanza effettuato, sia perché finalizzato ad accertare condotte illecite dei lavoratori, sia per l’uso dei tabulati telefonici di un soggetto terzo.

(Cassazione civile, sentenza 5371 del 4 aprile 2012 )

IL SISTEMA INATTIVO

Il legale rappresentante di una Snc installa, in un supermercato, otto telecamere di controllo, senza accordo sindacale e senza autorizzazione. Nonostante la difesa sostenga la mancata attivazione, il tribunale condanna il vertice aziendale per violazione dell’articolo 4 della legge 300/1970. La Cassazione conferma la sentenza: la violazione prescinde dall’uso effettivo delle telecamere.

(Cassazione penale, sentenza 4331 del 12 novembre 2013 – 30 gennaio 2014)

CONTROLLI DIFENSIVI

La cassiera di un bar è ripresa mentre si appropria indebitamente di denaro dalla cassa ed è condannata. La Corte di cassazione conferma la sentenza, riconoscendo la liceità dei «controlli difensivi», ovvero quelli effettuati per prevenire e reprimere azioni delittuose, anche se riguardano dipendenti. Le riprese sono dunque utilizzabili in questo caso come prove di reato.

(Cassazione penale, sentenza 20722/2010)

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