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Primi chiarimenti in materia di ammortizzatori sociali:

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 24 del 05 ottobre 2015, ha fornito i primi chiarimenti operativi in materia di ammortizzatori sociali a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015 contenente disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione del Jobs Act.

In particolare, si legge nella Circolare n. 24/2015, la nuova normativa in questione – laddove non diversamente indicato – si applica ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015 e cioè dal 24 settembre 2015.

Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

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Tali categorie di lavoratori, per poter beneficiare del trattamento di integrazione salariale, devono possedere – presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento – un’anzianità dieffettivo lavoro” di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.

Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale.

Il requisito dell’anzianità pari a 90 giornate di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata.

La Circolare n. 24/2015 precisa poi che per giornate di “effettivo lavoro” si intendono le giornate di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni e i periodi di astensione dal lavoro per maternità obbligatoria.

Quanto alla durata dei trattamenti di integrazione salariale il D.Lgs. n. 148/2015 (art. 4) stabilisce che, per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 5.

L’art. 22, comma 5, dispone, infatti, che “ai fini del calcolo della durata massima complessiva … la durata dei trattamenti per la causale “contratto di solidarietà” viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero la parte eccedente”.

Si rinvia per il resto delle informazioni, ivi comprese le modalità di presentazione della domanda per la concessione del trattamento straordinario d’integrazione salariale, al testo della Circolare n. 24/2015, pubblicato unitamente al presente articolo.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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