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Incentivi assunzioni donne e over 50:

Quale sarà la durata degli incentivi assunzioni donne e over 50 nonché l’esonero contributivo triennale previsto dalle nuove leggi intervenute da ultimo?

È questo l’approfondimento pubblicato oggi (14.8.2015) sul Sole 24 Ore (Firma: Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone; Titolo: “Nel 2016 contributi ridotti per le assunzioni di over 50 e donne”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

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Fino a quando durerà l’esonero triennale dai contributi, che sta spingendo molte aziende ad assumere lavoratori a tempo indeterminato e a stabilizzare i propri dipendenti con contratto a termine? Al momento, la scadenza dell’incentivo è fissata per la fine di quest’anno. Nessuno può sapere, oggi, se questa misura verrà prorogata. È invece certo che il Governo ha pensato di introdurre questo incentivo per aiutare al meglio l’esordio dei nuovi contratti di lavoro a tutele crescenti, che garantisce ai datori di lavoro una più agevole flessibilità in uscita.

La somma di tutto questo è un pacchetto di appeal così significativo da soppiantare gli incentivi ordinari. Che resteranno a diposizione dell’azienda anche dopo quest’anno. Tra essi meritano attenzione gli incentivi connessi a specifiche condizioni soggettive dei lavoratori e quelli per esigenze temporanee dell’azienda.

Tra i primi, l’agevolazione, introdotta dalla legge 92/2012 sull’assunzione di “over 50” e di donne: dal 1° gennaio 2013, in caso di assunzione di lavoratori ultracinquantenni e disoccupati da oltre 12 mesi e di donne di qualunque età prive di impiego da almeno 24 mesi (o prive di impiego da almeno sei mesi e residenti in aree a forte disoccupazione), è prevista una riduzione del 50% della contribuzione datoriale.

L’incentivo, che riguarda sia le assunzioni a tempo indeterminato sia quelle a termine, si può applicare anche nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. Differente la durata: per le assunzioni a tempo indeterminato (così come per le trasformazioni), la riduzione compete per 18 mesi, per quelle a tempo determinato il limite è di 12. Ci sono però altre condizioni, nazionali e comunitarie, cui questo incentivo è subordinato. Oltre, infatti, alla regolarità contributiva e al rispetto delle norme in materia di lavoro, c’è una serie di regole stabilite dalla legge 92/2012 (per esempio, il rispetto del diritto di precedenza). Infine, è obbligatorio essere in linea con le condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dalla regolamentazione comunitaria.

Passando agli incentivi legati a esigenze temporanee dell’azienda, vi rientra indubbiamente quello in favore delle assunzioni in sostituzione di lavoratrici in maternità e/o di lavoratori in congedo, prevista dall’articolo 4 del Dlgs 151/2001. L’agevolazione, che consiste in uno sgravio nella misura del 50% della contribuzione datoriale (premio Inail compreso), si rivolge alle sole aziende di modeste dimensioni (meno di 20 addetti) e può trovare applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo da sostituire o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.

Anche questa facilitazione soggiace al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione stabiliti dalla legge 92/2012.

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