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Incentivi assunzioni iscritti nelle liste mobilità:

Gli incentivi previsti per i datori di lavoro che procedono alle assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ammonta, come è noto, ad una contribuzione pari al 10%.

Ed è questo il tema dell’approfondimento di oggi (14.8.2015) del Sole 24 Ore (Firma: Ant.Ca. e G.Mac.; Titolo: “Per il tempo indeterminato lo sconto dura 18 mesi”) sulla rubrica Guida lavoro che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

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Tra le misure incentivanti previste dalla legge 223/91 per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, rientrano sia occasioni di impiego con contratto a termine, sia inserimenti più stabili nel mondo del lavoro, con assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time. In entrambi i casi, la contribuzione a carico dei datori di lavoro è del 10%. Diverso è l’arco temporale di spettanza: nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato, l’agevolazione non può avere durata superiore a 12 mesi; in caso di trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a termine, il beneficio spetta per altri 12 mesi. Nelle assunzioni con contratto a tempo indeterminato, l’agevolazione opera per i primi 18 mesi. La legge concede anche un ulteriore bonus economico, nel caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato, oppure di trasformazione a tempo pieno e indeterminato del rapporto nel corso del suo svolgimento. Ove, infatti, le stesse riguardino lavoratori aventi diritto all’indennità di mobilità, al datore di lavoro è corrisposto un contributo mensile consistente nel 50% dell’indennità che sarebbe toccata al lavoratore se non fosse stato assunto. Riguardo alla durata del bonus, si osserva che la stessa è differente in relazione all’età del lavoratore e alle zone economico-territoriali nelle quali egli era occupato. In sintesi, sono maggiormente premiate le assunzioni di lavoratori con più di 50 anni e già dipendenti da aziende operanti nelle aree dell’ex Mezzogiorno.

Il bonus spetta solo per i periodi di effettiva corresponsione della retribuzione al lavoratore. A tal fine, si considerano retribuite anche le giornate in cui sono erogati emolumenti ridotti. Con riguardo alle condizioni di accesso, va ricordato che, oltre alla regolarità contributiva e al rispetto delle norme in materia di lavoro, le agevolazioni comportano l’osservanza dei principi previsti dalla legge 92/12, fatta eccezione per le evoluzioni del contratto a termine (articolo 8, comma 2, della legge 223/91), per cui non opera il diritto di precedenza. Sono ammessi alle facilitazioni tutti i datori di lavoro privati – aventi o meno la natura di impresa – comprese le cooperative di lavoro per i soci lavoratori che abbiano instaurato con le stesse, oltre al vincolo associativo, anche un rapporto di lavoro in forma subordinata. Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per maternità, è possibile differire temporalmente il periodo di fruizione dei benefici, considerando neutri i periodi di sospensione per l’evento di maternità. La proroga è esclusa nelle ipotesi di temporaneo abbandono volontario dell’attività lavorativa (aspettativa per motivi familiari). Tutte le misure in favore dell’assunzione di lavoratori in mobilità cesseranno la loro efficacia al 31 dicembre 2016 (ultimo giorno in cui è possibile assumere in forma agevolata), per effetto dell’abrogazione delle norme di riferimento.

DA SAPERE: Sospensione per maternità
Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia interotto per maternità, il periodo di fruizione dei benefici può essere differito nel tempo. In tal caso si considerano neutri i periodi di sospensione per l’evento di maternità. Tale proroga non è però consentita nelle ipotesi di temporaneo abbandono volontario dell’attività lavorativa, come nel caso
di aspettativa per motivi familiari

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