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Tutela lavoratrice in caso di maternità interrotta:

La dipendente che abortisce entro i primi 180 giorni di gravidanza è tutelata contro il licenziamento, ma tale copertura è operativa solo durante la gravidanza medesima e fino al termine del periodo di malattia conseguente alla sua interruzione; per questa ipotesi non opera, invece, la tutela più ampia prevista per la maternità che si conclude con la nascita del bambino, nella quale il divieto di licenziamento si estende sino al primo anno di vita del figlio, è quanto stabilito dalla Corte Suprema di Cassazione con la Sentenza n. 14723 del 2015 (depositata il 14 luglio 2015; Presidente: Stile; Relatore: Bandini).

Il caso all’esame della Suprema Corte riguardava la seguente vicenda.

Con sentenza dell’8-14.2.2011, la Corte d’Appello di Torino rigettò il gravame (incidentale) proposto dalla …. Spa avverso la pronuncia di prime cure, che aveva dichiarato la nullità del licenziamento per superamento del comporto irrogato a … durante il periodo di gravidanza; in parziale accoglimento del gravame (principale) proposto dalla lavoratrice, condannò la Società al pagamento della retribuzione maturata dalla data in cui la datrice di lavoro aveva ricevuto il certificato medico attestante lo stato di gravidanza, anziché, come statuito dal primo Giudice, dalla data dell’offerta della prestazione lavorativa.

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A sostegno del decisum la Corte territoriale ritenne che:

  • il recesso era nullo ex art. 54 d.lvo n. 151/01, in quanto intimato nel corso del periodo dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino;
  • non poteva esser richiamato nella fattispecie il disposto dell’art. 19 d.lvo. n. 151/01, che equipara la gravidanza di durata inferiore ai sei mesi alla malattia, costituendo tale disposizione tutela della lavoratrice e non fonte di deroghe alla previsione di nullità del licenziamento;
  • trattandosi di nullità per contrasto di norme imperative e quindi di un vizio genetico dell’atto, non sanabile e improduttivo di effetti, il licenziamento intimato nel periodo di gravidanza non ha effetti risolutori del rapporto, che quindi permane;
  • doveva ritenersi la manifesta infondatezza dell’eccezione di incostituzionalità dell’art. 54 d.lvo n. 151/01 sollevata dalla parte datoriale;
  • ai sensi dell’art. 4 dpr n. 1026/76, le retribuzioni competevano dalla data in cui la datrice di lavoro aveva ricevuto il certificato medico di gravidanza.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la …. Spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.

L’intimata …. non ha svolto attività difensiva.

Per comprendere meglio i termini della questione occorre tener presente che, come si legge nella sentenza n. 14723/2015, le vicende del prosieguo della gravidanza possono essere fisiologiche (nascita di un bambino vivo e sua sopravvivenza) o a vario tipo patologiche: interruzione spontanea, volontaria o terapeutica entro i primi 180 giorni; interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione; nascita di un bambino morto o suo successivo prematuro decesso.

La normativa di riferimento contempla le varie ipotesi patologiche, prevedendo che:

L’interruzione della gravidanza, spontanea a volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è considerata a tutti gli effetti come malattia” (art. 19 d.l.vo n. 151/01);

Ai fini dell’applicazione dell’art. 20 della legge (ora art. 19 d.l.vo n. 151/01), l’interruzione spontanea o terapeutica, della gravidanza che si verifichi prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione, si considera aborto” (art. 12, comma 1, dpr n. 1026/76).

È considerata invece come parto, a tutti gli effetti, l’interruzione spontanea, o terapeutica, della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione” (art. 12, comma 2, dpr n. 1026/76);

Nel caso che il bambino sia nato morto, o sia deceduto durante il periodo di interdizione dal lavoro, il divieto di licenziamento, cessa alla fine di tale periodo. Ove il bambino sia deceduto dopo il periodo di interdizione e prima del concepimento di un anno di età, il divieto cessa dieci giorni dopo la sua morte” (art. 2 dpr n. 1026/76)

La previsione di cui all’art. 19 d.l.vo n. 151/01, prosegue la sentenza n. 14723/01, nel considerare a tutti gli effetti come malattia l’interruzione spontanea o volontaria della gravidanza è disposizione di tutela della lavoratrice, che non elide tuttavia il disposto dell’art. 54 d.l.vo n. 151/01 nella parte in cui impone il divieto di licenziamento durante la pregressa gravidanza e sanziona di nullità il licenziamento intimato in violazione di tale divieto; la previsione del divieto di licenziamento, nell’ipotesi di interruzione della gravidanza entro il 180° giorno dal suo inizio, va tuttavia interpretata nei limiti in cui può avere un senso, dovendosi quindi escludere la perdurante efficacia del divieto stesso “fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino”, trattandosi di cadenze temporali che necessariamente, nella suddetta ipotesi, non possono verificarsi.

Ne discende – ad avviso della Corte – che non è condivisibile l’opzione ermeneutica propugnata dalla ricorrente, secondo cui in caso di interruzione della gravidanza entro il 180° giorno non potrebbe ritenersi la nullità del licenziamento intimato mentre la gravidanza era ancora in corso, ma neppure la diversa (e contestata) opzione secondo cui, anche in caso di aborto, l’art. 54 d.l.vo n. 151/01 sarebbe applicabile nella sua integrale disposizione letterale, ossia con la previsione (assurda e anche per ciò solo da escludersi) di un divieto di licenziamento che si estenderebbe fino ad un termina finale irrealizzabile.

In altri termini, mentre per gli altri descritti esiti patologici il legislatore ha ritenuto di dettare apposite norme potenzialmente modificatrici della disciplina di cui all’art. 54 d.l.vo n. 151/01, per il caso di interruzione della gravidanza entro il 180° giorno dal suo inizio ciò non ha fatto, reputando implicitamente che il divieto di licenziamento per il periodo di gravidanza (e dunque solo finché la gravidanza stessa non si sia interrotta) costituisse sufficiente tutela della lavoratrice, in una con la previsione, già ricordata, di considerare come malattia la stessa interruzione della gravidanza.

La Corte di Cassazione ha quindi respinto il ricorso presentato dalla società datrice di lavoro.

 

 

 

 

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