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La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 19341 del 2018, ha reso il seguente principio di diritto: “in mancanza del tentativo di conciliazione il licenziamento è illegittimo” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 23.7.2018).

Vediamo insieme i fatti di causa di cui alla sentenza 19341/2018.

Con sentenza del 17 maggio – 1 agosto 2016 numero 1533 la Corte d’Appello di Bari rigettava l’appello proposto dalla società … srl avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, che aveva accolto la domanda di … per la dichiarazione di nullità del licenziamento intimatole durante il periodo di gravidanza.

Per quanto in questa sede rileva, la Corte territoriale respingeva il motivo di appello con il quale la società eccepiva preliminarmente l’improcedibilità della domanda giudiziaria per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, eccezione fondata sulla assenza della lavoratrice all’incontro fissato presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Foggia.

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Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società datrice di lavoro che veniva rigettato dalla Corte Suprema con il principio di diritto sopra enunciato.

Ad avviso della datrice di lavoro, infatti, la sentenza di appello aveva errato laddove aveva ritenuto che da un lato riconosceva che la lavoratrice non aveva presenziato all’incontro fossato per il tentativo di conciliazione, dall’altro riteneva infondato l’appello sull’erroneo assunto che fosse sufficiente, ai fini della procedibilità della domanda, la mera proposizione della richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione.

Secondo la Corte Suprema, invece, il ragionamento della sentenza di appello era immune da vizi, infatti la Corte d’appello aveva ritenuto sufficiente ad assolvere l’adempimento di cui all’articolo 412 bis cpc la mera presentazione della richiesta del tentativo di conciliazione e non anche la comparizione della parte istante all’incontro fissato dinanzi alla Commissione di Conciliazione.

Precisava ancora sul punto la Cassazione che – secondo un orientamento consolidato – la questione della procedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere-dovere del giudice del merito, da esercitarsi solo nella prima udienza di discussione, con la conseguenza che, ove la improcedibilità dell’azione non venga rilevata dal giudice entro tale termine, l’azione giudiziaria prosegue e la questione non può essere riproposta nei successivi gradi di giudizio in ossequio al principio del giusto processo.

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