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Decentramento erogazione piccoli prestiti Gestione assistenza magistrale:

L’INPS, con la Circolare n. 99 del 15 maggio 2015, ha informato gli interessati circa il decentramento delle attività di erogazione dei piccoli prestiti erogati dalla Gestione per l’assistenza magistrale (ex ENAM) e gestione dei riaccrediti.

Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 99/2015.

L’ENAM (Ente Nazionale di Assistenza Magistrale) è stato soppresso con decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, e le funzioni istituzionali sono state trasferite all’INPDAP.

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Successivamente l’INPDAP è confluito in INPS ai sensi del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, che, all’ art. 21 comma 1, ha disposto la sua soppressione, con decorrenza 1° gennaio 2012, ed ha attribuito le relative funzioni all’INPS, che è succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi dell’Ente soppresso.

Con decreto 2 ottobre 2013 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è stato disposto che, a decorrere dal 31 luglio 2010, le funzioni esercitate dal soppresso ENAM fossero trasferite all’INPS – gestione ex INPDAP, con conseguente subentro in tutti i rapporti, attivi e passivi, relativi alle funzioni svolte dal soppresso Ente.

Con riferimento, in particolare, alle prestazioni di credito agevolato di cui sopra, l’art.25 dello Statuto dell’ex ENAM (approvato con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto coi Ministri del Tesoro e del Lavoro e delle Politiche Sociali il 15 settembre 1997, recante il n. 1109) ha disciplinato la concessione di piccoli prestiti, il cui importo, ai sensi dell’articolo unico della legge 21 febbraio 1963 n. 360, può essere pari a due mensilità dello stipendio con recupero in non oltre 24 quote mensili consecutive a decorrere dal mese successivo a quello in cui viene effettuata la corresponsione del prestito.

Inoltre, l’art. 40 del testo coordinato dei Regolamenti di attuazione dello Statuto riguardanti i criteri di erogazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali dell’ex ENAM ha ulteriormente precisato i requisiti e le motivazioni per cui possono essere concessi i piccoli prestiti in parola.

In particolare, la disposizione regolamentare da ultimo citata statuisce che possono beneficiare dei suddetti prestiti gli iscritti all’ENAM d’ufficio.

Inoltre, è stabilito che i richiedenti, per ottenere il prestito ENAM, devono essere in attività di servizio – a non meno di due anni dal collocamento a riposo – e produrre la documentazione comprovante la necessità del prestito, con riferimento ad una delle seguenti motivazioni:

  • nascita o adozione figli;
  • matrimonio proprio o dei figli;
  • decesso familiari;
  • malattie gravi proprie o dei familiari;
  • acquisto della casa di abitazione;
  • manutenzione straordinaria della casa di abitazione;
  • mutuo in corso per l’acquisto dell’unica casa di proprietà;
  • cure odontoiatriche proprie o dei familiari a carico;
  • trasferimento di residenza;
  • acquisto automobile;
  • frequenza Università propria o dei figli;
  • eventi straordinari che hanno determinato al richiedente uno stato particolare di necessità.

 Sull’importo di ciascun prestito vengono trattenute anticipatamente:

  • una quota pari all’1% dell’importo lordo del prestito per spese di amministrazione e fondo di garanzia;

l’ammontare degli interessi al tasso annuo dell’1,50%.

Si rimanda per il resto delle informazioni al testo della Circolare n. 99 del 15 maggio 2015 e dei suoi allegati (Allegato n. 1 Allegato n. 2 Allegato n. 3) pubblicati unitamente al presente articolo.

(Fonte: INPS)

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