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Adempimenti per non perdere NASPI:

Torniamo di nuovo sulla Circolare n. 94 del 12 maggio 2015 pubblicata dall’INPS nei giorni scorsi per evidenziare gli adempimenti a carico dei fruitori per non perdere la NASPI.

Al riguardo la Circolare precisa che una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI, da cui derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione, comporta la decadenza dalla prestazione. Se però la durata del rapporto di lavoro non è superiore a sei mesi l’indennità NASPI viene sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del periodo di sospensione l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.

La suddetta Circolare precisa poi che la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d’ufficio e che a tal fine è ininfluente l’eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore. Inoltre la sospensione dell’indennità e la sua ripresa avvengono anche nel caso di un lavoro a tempo determinato della durata massima di sei mesi intrapreso in uno stato estero, sia si tratti di Stati appartenenti all’UE sia si tratti di Stati extracomunitari.

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La NASPI viene ridotta, poi, in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto fruitore della indennità e si mantiene alle seguenti condizioni:

– il percettore deve comunicare all’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto.

– il datore di lavoro o (qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione) l’utilizzatore, devono essere diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non devono presentare rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Ricorrendo tali condizioni l’indennità NASpI è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

In caso di mancata comunicazione del reddito, laddove il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione di cui all’art. 9 comma 1 del d. lgs. n. 22 del 2015; laddove il rapporto sia di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato si applica l’istituto della decadenza.

La contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.

Quindi, riassumendo, il beneficiario decade dalla fruizione della NASpI, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo (con conseguente obbligo di restituire l’indennità che eventualmente si sia continuato a percepire oltre la dava del verificarsi dell’evento interruttivo) nei seguenti casi:

a) perdita dello stato di disoccupazione;

b) inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni (di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 9 del d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22);

c) inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 10 del d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22;

d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

e) acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpI;

f) violazione delle regole di condizionalità di cui all’art. 7 del D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 22 e all’art. 4, co. 41 e co.42 della legge 28 giugno 2012 n. 92.

Mentre gli adempimenti per mantenere la NASpI si sostanziano nelle seguenti comunicazioni obbligatorie all’INPS (sia da parte del lavoratore che del nuovo datore di lavoro):

  • inizio di una nuova occupazione (sia con contratto a termine che con contratto a tempo indeterminato);
  • comunicazione dei redditi che saranno percepiti entro il termine di un mese dall’inizio del nuovo lavoro;

in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione del sussidio di disoccupazione, il soggetto beneficiario, per continuare a godere dell’indennità in misura ridotta deve comunicare all’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività stessa o entro un mese dalla domanda di NASpI (se l’attività era preesistente), il reddito annuo che prevede di ottenere da tale attività, ivi comprese le eventuali variazioni di esso (sia in aumento che in diminuzione).

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