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La Consulta salva il rito Fornero:

La Corte Costituzionale “salva” uno dei cardini del rito Fornero, e cioè “il fatto che entrambe le fasi di detto unico grado del giudizio possano essere svolte dal medesimo magistrato non confligge con il principio di terzietà del giudice e si rivela, invece, funzionale all’attuazione del principio del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata. E ciò a vantaggio anche, e soprattutto, del lavoratore, il quale, in virtù dell’effetto anticipatorio (potenzialmente idoneo anche ad acquisire carattere definitivo) dell’ordinanza che chiude la fase sommaria, può conseguire una immediata, o comunque più celere, tutela dei propri diritti, mentre la successiva, ed eventuale, fase a cognizione piena è volta a garantire alle parti, che non restino soddisfatte dal contenuto dell’ordinanza opposta, una pronuncia più pregnante e completa”.

È quanto si legge nella Sentenza n. 78 del 2015, depositata in data 13 maggio 2015 (Presidente: Criscuolo, Redattore: Morelli).

La questione della legittimità costituzionale era stata a suo tempo sollevata dal Tribunale di Milano il quale era stato chiamato a pronunciarsi su una istanza di ricusazione ex art. 51, comma 1, n. 4), c.p.c., “proposta nei confronti di un magistrato che, ai sensi dell’art. 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), era stato designato a decidere sulla opposizione avverso l’ordinanza (di rigetto dell’impugnativa del licenziamento di una lavoratrice) da lui stesso emessa”. In particolare il Tribunale di Milano sollevava, “premessane la rilevanza e la non manifesta infondatezza in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione incidentale di legittimità dei predetti artt. 51, primo comma, numero 4), cod. proc. civ., e 1, comma 51, della legge n. 92 del 2012, «nella parte in cui non prevedono l’obbligo di astensione per l’organo giudicante (persona fisica) investito del giudizio di opposizione ex art. 51, comma 1 [rectius: art. 1, comma 51], l. n. 92 del 2012 che abbia pronunciato l’ordinanza ex art. 1, comma 49”.

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La Corte, con una motivazione particolarmente interessante sotto il profilo giuridico (v. la sentenza n. 78/2015 allegata al presente articolo), dichiarava “non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51, primo comma, numero 4), del codice di procedura civile, e 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), sollevata, dal Tribunale ordinario di Milano … in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione … in riferimento anche all’art. 3 Cost.”.

(Fonte: Corte Costituzionale)

 

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