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Contratti di solidarietà e riduzione contributiva:

L’INPS, con la Circolare n. 70 del 07 aprile 2015, ha informato gli interessati circa i contratti di solidarietà stipulati successivamente al 14.6.1995 e la riduzione contributiva ai sensi dell’art. 6, comma 4, della L.n. 608/1996.

Si legge in particolare nella Circolare n. 70/2015 quanto segue.

Premessa

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L’art. 6, comma 4, del DL 1/10/1996 n. 510, convertito nella legge 28/11/1996, n. 608 (allegato n. 1) – prevede, come noto, una riduzione contributiva inerente ai contratti di solidarietà difensivi stipulati successivamente al 14/6/1995.

Si osserva che la misura e i criteri del beneficio sono stati recentemente rivisitati in conseguenza della modifica alla disciplina introdotta dal DL 34/2014 [Riguardo alla nuova disciplina in materia di sgravio in favore delle imprese che stipulano CdS accompagnati da CIGS, come rivisitata dal DL 34/2014, si veda la circolare n. 153 del 2 dicembre 2014].

L’impianto antecedente all’intervento legislativo sopra richiamato è stato più volte trattato dall’Istituto, da ultimo con la Circolare n. 38 del 28 marzo 2008, nella quale, in particolare, sono state fornite istruzioni con riferimento allo sblocco dei benefici per tutti gli accordi di solidarietà, successivi al 31/12/2003, comunque stipulati entro il 31/12/2005.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione – ha recentemente autorizzato il finanziamento degli sgravi contributivi per i contratti di solidarietà, stipulati successivamente al 31/12/2005 ed entro il 30/06/2008. Si ricorda, infatti, che la misura agevolativa di cui trattasi trova applicazione nei limiti delle disponibilità allo scopo preordinate nel Fondo per l’occupazione.

In merito all’applicazione della riduzione contributiva, si forniscono le seguenti istruzioni operative.

  1. Ambito soggettivo di applicazione della riduzione contributiva.

Destinatarie dell’agevolazione contributiva sono le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà, dal 31.12.2005 al 30.06.2008, con intervento della Cassa Integrazione guadagni straordinaria disposto con apposito decreto ministeriale. Alla riduzione contributiva in oggetto saranno ammesse le aziende che abbiano stipulato contratti di solidarietà, accompagnati da CIGS, esclusivamente nel periodo dal 01.01.2006 al 30.06.2008 e i cui benefici contributivi, sotto il profilo della competenza, si collocano nell’ambito del predetto periodo.

La riduzione contributiva potrà essere riconosciuta anche in favore dell’impresa subentrante a seguito di operazioni societarie quali, ad esempio, fusioni, incorporazioni o scissioni.

  1. Modalità di applicazione della riduzione contributiva.

Si richiamano preliminarmente le disposizioni ed i criteri dettati con le precedenti circolari [Circolare n. 148 del 5/7/1993, circolare n. 195 dell’11/8/1993, circolare n. 192 del 23/6/1994, circolare n. 87 del 7/4/1997, circolare n. 163 del 27/9/2000, circolare n. 56 del 13 aprile 2006, circolare n. 104 del 5 ottobre 2006, circolare n. 104 del 5 ottobre 2006, circolare n. 38 del 28 marzo 2008 e circolare n. 48 del 31 marzo 2009] che, per comodità, di seguito si riassumono.

La riduzione è prevista per la durata del contratto con il limite massimo di 24 mesi e compete per ogni lavoratore interessato dall’abbattimento di orario in misura superiore al 20% con erogazione dell’integrazione salariale straordinaria. La misura della riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale è del 25% ed è elevata al 35% nel caso in cui l’accordo disponga una riduzione dell’orario superiore al 30%. Conseguentemente, per ogni mese, i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 25% ovvero del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto periodo, abbia avuto un orario ridotto rispettivamente più del 20% ovvero del 30% rispetto a quello contrattuale.

Eventuali erogazioni ultramensili, a carico del datore di lavoro, seguiranno la sorte contributiva legata all’orario di lavoro effettuato nel mese di corresponsione di dette competenze secondo previsione contrattuale.

Per le imprese operanti nella aree individuate per l’Italia dalla CEE ai sensi dell’obiettivo 1 del regolamento n. 1260/1999 [Il Regolamento 21/6/1999 n. 1260 è stato pubblicato sulla G.U.C.E. n. L161 e ha definito le aree cui si applica l’Obiettivo 1 dei fondi strutturali comunitari. Per l’Italia, si tratta delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. Il citato regolamento è stato, peraltro, in alcuni aspetti modificato e integrato dai successivi Regolamenti (CE) n. n. 1447 del 2001 – n. 1105 del 2003 e n. 173/2005 ] le percentuali del beneficio sono elevate rispettivamente al 30 per cento e 40 per cento.

Si rimanda per il resto delle informazioni al testo della Circolare n. 70/2015 allegato al presente articolo.

Allegato N.1

D.L. 1.10.1996, n. 510, convertito nella legge 28.11.1996, n. 608 – stralcio – G.U. 30 novembre 1996, n. 281

art. 6, comma 4

“4. I datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 5, commi 5, 7 e 8, del decreto – legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto, nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l’occupazione di cui all’art. 1, c. 4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione dell’ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della riduzione è del 25 per cento  ed  è elevata al 30 per cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. Nel caso in cui l’accordo disponga una riduzione dell’orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 ed al 40 per cento”.

(Fonte: INPS)

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