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Erogazioni TFR in busta da luglio sotto i 50 dipendenti:

I lavoratori dipendenti che ne hanno diritto, dal prossimo mese di aprile 2015, potranno chiedere al datore di lavoro la liquidazione della Quota Integrativa della Retribuzione – Qu.I.R. mediante presentazione dell’apposita istanza di accesso di cui all’Allegato A al DPCM n. 29 del 2015 debitamente compilata e validamente sottoscritta.

Il datore di lavoro, una volta accertato il possesso da parte del lavoratore richiedente di tutti i requisiti previsti dalla normativa (come ad esempio: durata di almeno sei mesi del rapporto di lavoro subordinato) che rendono efficace l’istanza presentata (e quindi la relativa manifestazione di volontà), può procedere all’erogazione della Qu.I.R. a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione dell’istanza stessa e sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero, a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente.

Invece, i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze meno di 50 dipendenti e che – allo scopo di acquisire la provvista finanziaria necessaria per operare la liquidazione della Qu.I.R. come parte integrante della retribuzione, accedono al finanziamento (bancario) assistito da garanzia (cioè dal Fondo di Garanzia INPS), procederanno a versare la Qu.I.R. a partire dal terzo mese successivo a quello di efficacia della domanda presentata dal lavoratore: quindi per coloro che effettueranno la domanda ad aprile, l’erogazione della Qu.I.R. avverrà dal mese di luglio 2015.(v. Accordo-quadro per il finanziamento dei datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendano provvedere con risorse proprie all’anticipazione del TFR in busta paga secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi da 26 a 34, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; e v. anche Linee guida per l’erogazione del finanziamento)

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Se il lavoratore richiedente non possiede i requisiti necessari alla erogazione del TFR in busta paga, il datore di lavoro potrà rifiutare la richiesta, rendendo opportunamente edotto il lavoratore dei motivi di cui al diniego, che potranno essere (opportunamente) trascritti direttamente in calce al modulo di domanda.

Entro 60 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di competenza l’INPS renderà disponibile al datore di lavoro e all’intermediario (banca) che ha concesso il finanziamento, la certificazione della misura della Qu.I.R. da finanziare, come risultante dalle denunce contributive del datore di lavoro. In assenza di denunce contributive il finanziamento viene sospeso. L’intermediario che ha concesso il finanziamento al datore di lavoro provvederà all’erogazione mensile del finanziamento nella misura indicata dalla menzionata certificazione INPS.

Il datore di lavoro dovrà inoltre integrare i suddetti dati nelle denunce contributive mensili UNIEMENS e – ovviamente – dovrà liquidare mensilmente la Qu.I.R. al lavoratore richiedente, con le stesse modalità utilizzate per versare la retribuzione.

Contabilmente la Qu.I.R. è pari alla quota maturanda del Tfr, determinata in base alle disposizioni dell’articolo 2120 del Codice civile, al netto del contributo previsto dalla legge 297/1982. L’importo in tal modo determinato è assoggettato a tassazione ordinaria, non è imponibile ai fini previdenziali e usufruisce delle misure compensative stabilite dal D.Lgs. n. 252/2005 (esonero del versamento al Fondo di garanzia per il Tfr).

Infine per i lavoratori dipendenti per i quali si procede alla liquidazione mensile della Qu.I.R., non operano gli obblighi di versamento del TFR alle forme pensionistiche complementari (D.Lgs. n. 252/2000) e al fondo di Tesoreria INPS.

Invece, per quanto riguarda l’aspetto contabile per il lavoratore, l’erogazione della Qu.I.R. presenta alcuni “svantaggi”. Infatti, se da un lato la Qu.I.R. sicuramente consente un maggior reddito disponibile, dall’altro alla Qu.I.R. viene applicata una tassazione maggiore (rispetto a quella più vantaggiosa della tassazione separata prevista per la normale corresponsione del TFR) e sarà assoggettata alle addizionali regionali e comunali IRPEF. Inoltre, la Qu.I.R. poiché entra a far parte del reddito complessivo porterà alla riduzione o mancata fruizione delle detrazioni fiscali con conseguente aumento delle imposte. Resta invece confermato (se dovuto) il bonus di 80 euro, perché per la verifica dei limiti di reddito complessivo ai fini della fruizione del bonus, non si tiene conto della Qu.I.R.

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