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L’INPS, con il Messaggio n. 950 del 05.03.2021 relativo al bonus per servizi di baby-sitting, ha reso nota la proroga del termine al 30 aprile 2021 per l’appropriazione del bonus e per l’inserimento nel Libretto Famiglia delle prestazioni di lavoro svolte.

Di seguito il testo del Messaggio 950/2021.

Per far fronte alla grave emergenza derivante dal contagio da COVID-19, gli articoli 23 e 25 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (c.d. decreto Cura Italia), come modificati dall’articolo 72 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 (c.d. decreto Rilancio), hanno previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al D.P.C.M. 4 marzo 2020, misure di sostegno alle famiglie per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori.

In alternativa rispetto allo specifico congedo parentale, è stata prevista la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per il periodo dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020, nel limite massimo complessivo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro a seconda della categoria di appartenenza del lavoratore, da utilizzare per remunerare le prestazioni di lavoro effettuate nel periodo di sospensione delle predette attività didattiche.

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Al riguardo, con la Circolare n. 44 del 24 marzo 2020 e Circolare n. 73 del 17 giugno 2020, sono state fornite, tra le altre, indicazioni relative alla fruizione della misura di sostegno, nonché sulle modalità di erogazione della stessa da parte dell’Istituto, mediante il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Da ultimo, con Messaggio n. 101 del 13-01-2021 sono state fornite istruzioni per la fruizione del bonus per servizi di baby-sitting in questione, che interamente si richiamano.

Successivamente, l’articolo 14 del D.L. 9 novembre 2020 n. 149 (decreto di seguito abrogato dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, in base alla quale, tuttavia, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto) ha previsto l’erogazione di uno o più bonus per servizi di baby-sitting a favore dei genitori lavoratori delle regioni situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e con livello di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate con ordinanze del Ministro della Salute ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020.

Anche la fruizione di tali bonus è avvenuta tramite il Libretto Famiglia, per le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 149/2020) e sino al 3 dicembre 2020. L’Istituto ha fornito le indicazioni per la fruizione del bonus con il Messaggio n. 4678 del 11.12.2020.

In particolare, per consentire la fruizione del beneficio per tutte le istanze accolte o in via di accoglimento, è stato fissato al 28 febbraio 2021 il temine entro cui procedere all’appropriazione del bonus nell’apposita piattaforma delle prestazioni occasionali e per la comunicazione delle prestazioni svolte dai lavoratori nei periodi sopra indicati.

In considerazione della situazione in atto, e allo scopo di consentire la fruizione del beneficio alle istanze ancora in accoglimento, il suddetto termine è prorogato alla data del 30 aprile 2021.

Al fine di garantire il rispetto del termine suddetto, le Strutture territoriali dovranno procedere al completamento dell’istruttoria e alla definizione delle istanze in questione improrogabilmente entro la data del 14 aprile 2021, fermo restando che il genitore beneficiario dovrà inserire le prestazioni occasionali nel Libretto Famiglia entro e non oltre la data del 30 aprile 2021.

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