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Avvisi bonari Gestione Artigiani e Commercianti:

L’INPS ha informato gli interessati che dal 30 marzo p.v. inizieranno le elaborazioni per l’emissione degli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza a febbraio 2015 per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti.

Gli avvisi bonari saranno a disposizione del contribuente all’interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti (di cui al messaggio n. 5769 del 02/04/2012) al seguente indirizzo: Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Posizione Assicurativa – Avvisi Bonari.

Come di consueto, l’INPS informa che sarà predisposta anche la relativa comunicazione che di solito veniva spedita, e che sarà visualizzabile al seguente indirizzo: Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Posizione Assicurativa – Avvisi Bonari generalizzati.

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Contestualmente sarà inviata una email di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari, che abbiano fornito tramite il Cassetto il loro indirizzo di posta elettronica.
Qualora l’iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l’apposito servizio presente al seguente indirizzo: Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Comunicazione bidirezionale – Comunicazioni – Invio quietanza di versamento
In caso di mancato pagamento l’importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

È quanto si legge nell’Allegato n. 1 al Messaggio n. 2194 del 26 marzo 2015.

Gli avvisi bonari, come è noto, sono le comunicazioni inviate dall’INPS finalizzate a consentire il tempestivo accertamento delle omissioni contributive e la regolarizzazione da parte del contribuente. In tal modo l’INPS, prima di procedere all’iscrizione a ruolo ed alla conseguente riscossione coattiva a mezzo di cartella esattoriale, invia agli utenti interessati gli avvisi bonari. In particolare l’Istituto, con l’avviso bonario, segnala agli interessati i contributi dovuti e non pagati alla scadenza (o versati in ritardo) relativamente all’anno in corso, a quello precedente o ad anni pregressi (nei limiti della prescrizione), accertati d’ufficio o tramite l’attività di vigilanza. L’avviso di pagamento ha, inoltre, valore di atto interruttivo dei termini di prescrizione.

(Fonte: INPS)

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