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In vigore da oggi tutele crescenti e ammortizzatori sociali:

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015 ed entrano in vigore da oggi 7 marzo 2015 il Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 contenente “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratore disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e il Decreto Legislativo n. 23 del 4 marzo 2015 contenente “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

Nuove regole per i lavoratori assunti nel corso del 2015 con il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti soprattutto per quanto riguarda il regime di tutela applicabile in caso di licenziamento illegittimo dove la reintegrazione nel posto di lavoro viene contemplata esclusivamente in specifiche ipotesi e l’indennizzo economico proporzionato all’anzianità di servizio diventa la regola prevalente.

Si legge nella Relazione illustrativa del Governo, che fornisce chiarimenti sul testo di legge, che il D.Lgs. n. 22/2015 si compone di 12 articoli e “dispone misure volte a favorire l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato che, per i lavoratori assunti dopo l’entrata in vigore, saranno assistiti da tutele crescenti in funzione della durata del rapporto intercorso tra le parti”.

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Tale finalità, si legge ancora nella Relazione illustrativa, è perseguita in particolare:

  1. semplificando, anche mediante l’accorpamento della disciplina delle condizioni di legittimità e delle sanzioni conseguenti alla loro violazione, le regole in materia di licenziamento, al fine di consentirne una chiara e univoca interpretazione e applicazione;
  2. graduando le misure di tutela del lavoratore in modo crescente e senza discontinuità, in funzione della durata del rapporto di lavoro tra le parti, assicurando una tutela garantita di partenza;
  3. favorendo la conciliazione di eventuali controversie tra le parti attraverso l’incentivazione, con specifici sgravi fiscali e contributivi, di una soluzione economica fondata su un meccanismo di predeterminazione legale dell’importo conciliativo e sulla sua immediata disponibilità da parte del lavoratore;
  4. riservando la tutela reintegratoria per il lavoratore licenziato oralmente o per ragioni discriminatorie o in conseguenza di una contestazione disciplinare relativa a una condotta inesistente la sua materialità fattuale;
  5. prevedendo una tutela economica per le altre ipotesi di illegittimità del licenziamento intimato per motivi disciplinari e per tutte le ipotesi di illegittimità del licenziamento intimato per motivi oggettivi.

Il D.Lgs. n. 23 sul contratto a tutele crescenti si applicherà anche alle piccole imprese che contano fino a 15 dipendenti con il limite degli indennizzi economici che, in caso di licenziamento illegittimo, saranno ridotti della metà rispetto a quelli previsti per le imprese che occupano più di 15 dipendenti.

Invece, per quanto riguarda la normativa sugli ammortizzatori sociali, la NASPI inizierà a decorrere dal prossimo 1° maggio 2015 e avrà una durata massima di 24 mesi (ridotti a 18 nel 2017). I fruitori però potranno usufruirne solo se avranno minimo 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti e 30 giornate di lavoro nei 12 mesi precedenti. Una volta esaurito il periodo di fruizione della NASPI è prevista l’erogazione, per 6 mesi, dell’assegno di disoccupazione – ASDI qualora il disoccupato si trovi ancora in una situazione di bisogno.

Per saperne di più vedi anche la nostra Scheda sul licenziamento nel contratto a tutele crescenti.

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