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Pronto decreto per TFR in busta paga:

Via libera dal Consiglio di Stato al DPCM in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018, a seguito di richiesta di esame del citato Decreto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi.

Infatti, con il Parere n. 479 del 18 febbraio 2015, il Consiglio ha deciso che “per quanto di propria competenza, non si oppone all’ulteriore corso del testo regolamentare in oggetto, con le osservazioni e i suggerimenti di cui alla parte motiva”.

Come noto, l’articolo 1, commi 26-35, della Legge di Stabilità 2015 ha previsto in via sperimentale la possibilità, per i lavoratori dipendenti del settore privato (salvo alcuni settori esclusi), che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, di richiedere di percepire in busta paga, come quota integrativa della retribuzione (Qu.i.r.), le quote maturande del trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all’ articolo 2120 del codice civile. L’opzione può essere esercitata anche per le quote che il lavoratore abbia già deciso di destinare a forme di previdenza complementare. I datori di lavoro, al fine di non sottrarre liquidità all’attività d’impresa, possono accedere ad un finanziamento bancario (dalle banche aderenti ad un apposito accordo quadro tra Ministero dell’Economia, Ministero del Lavoro e ABI, ancora da stipulare) a tasso non superiore alla rivalutazione del TFR.

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Dopo aver esaminato il testo del Decreto in esame, il Consiglio di Stato lo ha ritenuto, nel complesso, “sostanzialmente coerente con l’impostazione recata dalle norme primarie contenute nella Legge di Stabilità 2015”.

Ma il Consiglio ha ritenuto di dover evidenziare due punti importanti:

  1. la liquidazione immediata del TFR incide sul complessivo assetto del regime pensionistico, di recente sottoposto ad una robusta e organica revisione che sembra avere finalmente condotto il sistema su un sentiero di sostenibilità strutturale di medio lungo periodo, come ci viene riconosciuto in sede comunitaria e da parte delle organizzazioni economiche internazionali, in particolare dall’OCSE. Gli studiosi di sistemi pensionistici convergono nella raccomandazione che una volta conquistato un (difficile) punto di equilibrio, è necessario riflettere con cura sulla opportunità di introdurre elementi di innovazione non coerenti con le linee di fondo del nuovo assetto; appare aderente al vero affermare che l’opzione che viene offerta ai lavoratori amplia effettivamente il perimetro delle loro scelte marginali in ordine alla disponibilità immediata del reddito prodotto, ma incide in qualche modo sui flussi di risorse che vengono destinati all’accumulo di posizioni contributive, nel sistema INPS e nel sistema complementare. Si tratta di un elemento delicato nel momento in cui il secondo pilastro del sistema (previdenza complementare) stenta ad assumere quel ruolo importante di integrazione del trattamento finale, previsto dalla riforma”.
  2. è stata segnalata la preoccupazione che nella triangolazione dei flussi finanziari tra datore di lavoro, istituto finanziatore e INPS, possa come risultato netto emergere un costo aggiuntivo, anche se modesto, a carico delle imprese; sarebbe un effetto negativo della operazione da valutare negativamente e da evitare, eventualmente, con opportuni accorgimenti, anche nella sede dell’Accordo quadro, da stipulare ai sensi dell’articolo 1, comma 31, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

Se i lavori procederanno al ritmo giusto, il TFR in busta paga dovrebbe “debuttare” a partire dal prossimo 1° marzo 2015.

Si rinvia per il resto delle osservazioni del Consiglio di Stato al Parere n. 479/2015 allegato al presente articolo.

(Fonte: Consiglio di Stato)

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