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Importi massimi trattamenti integrazione salariale anno 2015

L’INPS, con la Circolare n. 19 del 30 gennaio 2015, ha informato gli interessati sugli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, indennità di disoccupazione ASPI e mini ASPI ed assegno per attività socialmente utili relativi all’anno 2015, in vigore dal 1° gennaio 2015.

In particolare, si legge nella Circolare n. 19/2015, quanto segue.

L’articolo 1, comma 27, della L.n. 247/2007, prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli aumenti di cui all’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 1 della L.n. 427/1980, e successive modificazioni e integrazioni – c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità ed indennità di disoccupazione ASPI e Mini Aspi, relativi agli importi mensili massimi dei trattamenti ed alla retribuzione mensile, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto – siano determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

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Trattamenti di integrazione salariale:

L’INPS ha quindi indicato gli importi massimi mensili di cui al combinato disposto della L.n. 427/1980 (come modificata dall’art. 1, comma 5, del D.L. n. 299/1994, convertito, con modificazioni, dalla L.n. 451/1994) e dell’articolo 1, comma 27, della L.n. 247/2007, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della L.n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84 per cento:

Trattamenti di integrazione salariale: 

Retribuzione Tetto Importo lordo Importo netto
Inferiore o uguale a 2.102,24 Basso 971,71 914,96
Superiore a 2.102,24 Alto 1.167,91 1.099,70

Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali):

Retribuzione Tetto Importo lordo Importo netto
Inferiore o uguale a 2.102,24 Basso 1.166,05 1.097,95
Superiore a 2.102,24 Alto 1.401,49 1.319,64

 

Indennità di mobilità:

 Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera a), della L.n. 223/1991, che fissa la misura dell’indennità di mobilità, per i primi dodici mesi, al cento per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale, gli importi massimi dell’indennità di che trattasi corrispondono, per i primi dodici mesi, a quelli indicati al precedente paragrafo 2, prima parte.

Ciò posto, si riportano gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2014, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento:

Retribuzione Tetto Importo lordo Importo netto
Inferiore o uguale a 2.102,24 Basso 971,71 914,96
Superiore a 2.102,24 Alto 1.167,91 1.099,70

 

Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia:

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della L.n. 223/1991, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3,  della L.n. 451/1994, trovano applicazione gli importi indicati nella precedente griglia sotto la voce “Indennità di mobilità”.

 Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla L.n. 417/1975, l’importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell’art. 2, comma 150, della L.n. 191/2009, è fissato, per l’anno 2015, in: euro 635,34 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari ad euro 598,24.

 Indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 7, della L.n. 92/ 2012, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare  n. 142 del 18/12/2012 e a seguito della rivalutazione annuale, ad euro 1.195,37 per il 2015.

L’importo massimo mensile delle suddette indennità, per le quali non opera la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41 del 1986, non può in ogni caso superare, per il 2015, euro 1.167,91.

Lo stesso importo massimo previsto per l’indennità di disoccupazione ASpI si applica anche nel caso di erogazione della prestazione ai lavoratori sospesi ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della citata legge n. 92 del 2012.

 Indennità di disoccupazione agricola

Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2015 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2014, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.

Pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 299 del 1994, come convertito con modificazioni dalla legge n. 451 del 1994, che estende al trattamento ordinario di disoccupazione la disciplina dell’importo massimo di cui all’articolo unico, secondo comma, della legge n. 427 del 1980, tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 12 del 29 gennaio 2014 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire ad euro 1.165,58 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e ad euro 969,77 (quanto al massimale più basso).

 Assegno per attività socialmente utili

L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2015, ad euro 580,14. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/86

(Fonte: INPS)

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