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Ricostruzione carriera vecchi direttori segreteria scolastica:

La Corte di Conti abruzzese, con la sentenza del 9 gennaio 2015 ha dichiarato illegittimo il mancato riconoscimento della pregressa anzianità di servizio maturata dagli ex responsabili amministrativi della Scuola transitati nel nuovo ruolo dei DGSA – Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi della Scuola, con decorrenza dal 1° settembre 2000.

La vicenda all’esame della Corte dei Conti dell’Abruzzo riguarda l’istituzione del profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi effettuata dal CCNL del 26.5.1999, nell’ambito della riforma sull’autonomia della scuola e sulla ridefinizione delle funzioni dei dirigenti scolastici. Ad occupare il nuovo ruolo di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sarebbero stati i dipendenti della scuola con inquadramento nel profilo di responsabile amministrativo (gli ex direttori della segreteria scolastica), previa frequentazione di un corso di formazione con valutazione finale.

Successivamente il CCNL 15.3.2001, per quanto concerne la questione del trattamento economico stabiliva che a decorrere dall’1.9.2000, in aggiunta allo stipendio iniziale del profilo di provenienza, ai DSGA veniva attribuito un incremento retributivo pari al 70% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del Direttore amministrativo e la corrispondente posizione iniziale del Responsabile amministrativo; inoltre la retribuzione viene determinata con il criterio della temporizzazione, al fine della collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni economiche del profilo di Direttore amministrativo.

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L’utilizzo di tale criterio, inizialmente applicato ai DSGA, implicava l’inserimento in fasce stipendiali svincolate dalla effettiva anzianità di servizio.

Invece, con il CCNL 24 luglio 2003, cambiava completamente la norma sulla temporizzazione con l’applicazione della disciplina generale sulla ricostruzione della carriera del personale scolastico in base alla quale l’anzianità giuridica ed economica va calcolata ricomprendendo anche il servizio precedente l’attribuzione dell’incarico DGSA nonché quello di ruolo nella carriera inferiore.

Secondo la Corte dei Conti, quindi, l’istituto della temporizzazione applicato solo in fase di primo inquadramento cede il posto alla ricostruzione di carriera dalla data di entrata in vigore del CCNL 24.7.2003 come istituto generale che permette il recupero dell’anzianità residua solo ai fini di un trattamento economico da maturarsi in un momento anteriore evitando una ulteriore penalizzazione stipendiale a soggetti inquadrati in fase di prima applicazione con anzianità inferiori alla effettiva.

Anche perché, precisa la sentenza, interpretando differentemente si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento a parità di mansioni e di inquadramento contrattuale all’interno di una stessa categoria di soggetti provenienti da un medesimo concorso di responsabile amministrativo per il solo effetto dello scorrimento di una graduatoria rimesso solo ad un criterio temporale.

(Fonte: Corte dei Conti Abruzzo)

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