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Emergenza umanitaria Lampedusa proroga sospensione contributiva

L’INPS, con il Messaggio n. 746 del 30 gennaio 2015, ha informato gli interessati sulla emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa e sugli interventi a favore dell’isola di Lampedusa (proroga della sospensione contributiva al 31 dicembre 2014 e ripresa dei versamenti).

Si legge in particolare nel Messaggio n. 746/2015.

Il Decreto Legge n. 192 del 31 dicembre 2014 (Decreto Milleproroghe 2015), all’articolo 10, comma 8, ha disposto la proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie  professionali, per i soggetti operanti nel territorio dell’isola di Lampedusa, fino al 31 dicembre 2014.

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Conseguentemente, la predetta sospensione decorre dal 27 giugno 2011 senza soluzione di continuità fino alla data del 31 dicembre 2014.

 In proposito, con circolare n. 98/2011 sono state illustrate le modalità di sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi. Inoltre l’Istituto con Messaggi n. 14045 del 3/08/2012, n. 3549 del 28/02/2013 e n. 2072 del 04/02/2014, ha comunicato le proroghe della sospensione e le istruzioni operative per la ripresa del versamento della contribuzione sospesa.

 In coerenza con quanto previsto con il citato Messaggio n. 2072/2014 in merito alla ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e con riferimento alle disposizioni di cui al comma 613 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, l’INPS ha precisato che i contributi oggetto di sospensione dovranno essere versati entro la prima scadenza utile successiva alla pubblicazione del presente Messaggio, maggiorati degli interessi al tasso legale computati dalla data di ripristino dell’obbligazione contributiva fino alla data di effettivo versamento.

 Inoltre – in considerazione del fatto che la proroga della sospensione contributiva al 31 dicembre 2014 sia stata disposta dal D.L. n. 192/2014 con efficacia retroattiva – in caso di regolarizzazione dei contributi pregressi entro il termine previsto, non saranno dovute le somme aggiuntive, a titolo di sanzioni civili, eventualmente già calcolate in applicazione delle disposizioni ordinarie vigenti in materia di regime sanzionatorio di cui alla Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 In alternativa al versamento in un’unica soluzione, è possibile presentare istanza di dilazione, secondo le regole generali, con aggravio quindi degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.

 Ai datori di lavoro, committenti o associanti, tenuti al versamento anche delle quote a carico di dipendenti, collaboratori o associati, non trattenute nel periodo oggetto di sospensione, è data facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino istanza di dilazione.

 Anche, in tal ipotesi, è il caso di sottolineare che decorsa la prima scadenza utile prevista per il versamento alle singole gestioni, sugli importi non versati trova applicazione il regime sanzionatorio di cui alla citata legge.

Per le ulteriori informazioni si rinvia al contenuto del Messaggio n. 746/2015 allegato al presente articolo.

(Fonte: INPS)

 

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