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Tutela personale in esubero per crisi aziendale:

La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O. del Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 1 del 22 gennaio 2015, avente ad oggetto “completamento, nell’anno 2015, delle proroghe a 24 mesi dei programmi di crisi per cessazione di attività – articolo 1, comma 110, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014”, ha informato gli interessati delle seguenti novità.

L’art. 1, comma 110, della L.n. 190/2014, ha disposto che al fine di consentire il completamento nel corso dell’anno 2015 dei piani di gestione degli esuberi di personale relativi all’anno 2014, il finanziamento di cui all’art. 1 del D.L. n. 249/2004, convertito con modificazioni dalla L.n. 291/2004 e ss.mm., è esteso all’anno 2015 nel limite di 60 milioni di euro.

Il Ministero del Lavoro, si legge ancora nella Circolare n. 1/2015, ritenuto di dover assicurare la tutela ai lavoratori di cui alle imprese che abbiano posto in essere la proroga di un programma di crisi aziendale per cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, con un piano di gestione degli esuberi articolato in 24 mesi (ex. art. 1, del D.L. n. 249/2004 cit.) il cui secondo anno di piano di gestione degli esuberi sia iniziato nel corso del 2014, ha fornito i seguenti chiarimenti.

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Nel rispetto dell’art. 1, comma 110, della L.n. 190/2014, relativamente alle istanze aziendali di proroga sopra individuate, nell’esigenza di dover gestire le contingentate risorse finanziarie, nonché per consentire alle aziende di adottare le idonee misure di tutela dei lavoratori sospesi, precisa che il Ministero procedere all’istruttoria delle sole istanze relative alle proroghe – che abbiano avuto inizio entro e non oltre il 31 dicembre 2014 – del trattamento CIGS per cessazione di attività (ex art. 1, del D.L. n. 249/2004, convertito in L.n. 291/2004, cit.).

Posto quanto sopra, il Ministero ha riferito altresì che procederà nell’esame istruttorio in ordine cronologico di presentazione delle istanze e fino a concorrenza delle risorse finanziarie (ex art. 1, comma 110, L.n. 190/2014) per complessivi 60 milioni di euro. In attuazione del medesimo art. 1, comma 110, L.n. 190/2014, le eventuali istanze riferite a programmi di proroga – decorrenti dal 1° gennaio 2015, di crisi aziendale per cessazione di attività non potranno essere prese in esame.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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