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Semplificazioni accertamenti sanitari soggetti con invalidità:

L’INPS, con la Circolare n. 10 del 23 gennaio 2015, ha informato gli interessati sulle semplificazione (di cui al D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L.n. 114/2014) in materia di accertamento sanitario per i soggetti con invalidità circa la revisione (ex art. 25, comma 6 bis); l’accertamento delle condizioni sanitarie per le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni già minori titolari d’indennità di frequenza (art. 25, comma 5); le semplificazioni per le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni già minori titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione (art. 25, comma 6).

In particolare, si legge nella Circolare n. 10/2015, la Legge n. 114/2014, in sede di conversione del D.L. 90/2014, con il comma 6 bis dell’art. 25 ha introdotto importanti modifiche in materia di accertamento sanitario di revisione, stabilendo che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura” e che “la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”.

La norma, novellando il previgente sistema, ha quindi come obiettivo primario la semplificazione degli adempimenti sanitari e amministrativi relativi alla concessione dei benefici spettanti ai cittadini in possesso di verbali con rivedibilità e consente di superare, anche alla luce della prevista conservazione di tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura (almeno fino alle risultanze della visita di revisione), l’attuale sistema dell’eventuale doppia visita. La novella legislativa, infatti, rende finalmente possibile una gestione unitaria delle visite di revisione e del relativo iter di verifica, permettendo all’Istituto, già preposto all’accertamento definitivo della sussistenza dei requisiti sanitari per il diritto ai benefici a titolo di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità (art. 20, comma 1, legge 3 agosto 2009, n. 102), di effettuare anche l’accertamento sanitario per le eventuali visite di revisione previste all’atto del giudizio sanitario definitivo emesso dall’Istituto stesso.

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 Inoltre è compito dell’INPS accertare “la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità” (comma 2 del citato art. 20 della legge 102/2009)

 Oltre alla semplificazione dell’iter sanitario-amministrativo, tale gestione unitaria delle revisioni consentirà anche sinergie e controlli più rapidi ed efficienti, in grado di rendere tempestivamente disponibili i dati e le informazioni necessarie alle funzioni amministrative, sanitarie e legali dell’Istituto, garantendo altresì una maggiore omogeneità del giudizio medico legale su tutto il territorio nazionale e la tracciabilità del complessivo processo sanitario-amministrativo, in linea con le esigenze di modernizzazione telematica e di semplificazione nell’erogazione del servizio da sempre perseguite dall’Istituto.

 (Fonte: INPS)

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