Advertisement

Compilazione elenchi nominativi braccianti agricoli:

L’INPS, con la Circolare n. 9 del 22 gennaio 2015, ha informato gli interessi sugli adempimenti necessari alla compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2014 (ex art. 21, comma 6, L.n. 223/1991, sostituito dall’art. 1, comma 65, L.n. 247/2007).

L’INPS, con le Circolari n. 102 del 26 novembre 2008 e n. 57 del 14 aprile 2009, ha illustrato le novità introdotte dall’art. 1, comma 65, della L.n. 247/2007 cit. e i relativi adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli.

Inoltre l’Istituto rammenta che le aziende, i cui lavoratori hanno diritto ai benefici di cui alla norma citata, devono aver beneficiato degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e ricadere in area dichiarata calamitata, con i seguenti requisiti:

Advertisement
  • l’area calamitata deve essere delimitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“alla delimitazione delle aree colpite provvedono le Regioni” attraverso proprie delibere/decreti);
  • le avversità atmosferiche devono essere ricomprese nel Piano assicurativo agricolo.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 38, commi 6 e 7, della legge n. 111 del 15 luglio 2011, la notifica dei suddetti elenchi avverrà mediante pubblicazione telematica sul sito Internet dell’Istituto entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento; pertanto gli elenchi nominativi annuali valevoli per l’anno 2014 dovranno essere pubblicati entro il 31 marzo 2015.

Il beneficio, si legge ancora nella Circolare n. 9/2015, consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al già citato all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 102/04; si precisa che, al fine della fruizione per l’anno 2014 del citato beneficio, il lavoratore deve essere stato occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile.

 Il beneficio si applica anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.

Pertanto, le aziende interessate dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità direttamente o avvalendosi degli intermediari autorizzati.

L’applicazione è raggiungibile, nella sezione “Servizi Online”, con la dicitura “dichiarazione di calamità aziende agricole” ed è fruibile con le consuete modalità di accesso dell’invio telematico del Dmag-Unico.

 Le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle aree delimitate ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come da decreti/delibere regionali.

 Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono presentare istanza cartacea come da fac-simile allegato (allegato n. 1).

 La trasmissione telematica o cartacea, dovrà avvenire entro la data del 6 febbraio p.v., per dar modo alle Sedi INPS di procedere alla validazione delle domande entro il 16 febbraio 2015.

Per la corretta compilazione dell’istanza si rimanda al manuale allegato alla citata circolare n. 57 del 14 aprile 2009.

(Fonte: INPS)

 

Advertisement