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Benefici previdenziali lavoratori esposti all’amianto:

L’INPS, dopo il comunicato stampa del 20 gennaio u.s., è tornato sull’argomento relativo ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto con i chiarimenti contenuti nella Circolare n. 8 del 21 gennaio 2015.

L’INPS chiarisce che la Legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 115, della L.n. 190/2014) che “Entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’INPS, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all’INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015”.

Si legge ancora nella Circolare n. 8/2015, che i destinatari della suddetta disposizione sono gli assicurati iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’INPS, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’ INAIL, dipendenti di aziende che hanno collocato tutti i propri lavoratori in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa, i quali hanno ottenuto in via giudiziale l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, hanno ottenuto il riconoscimento del beneficio consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione all’amianto per il coefficiente di 1,25 ai soli fini della determinazione dell’ importo del trattamento pensionistico.

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I suddetti soggetti assicurati possono presentare domanda all’INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata ai sensi del richiamato articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 che, si rammenta, prevede che il periodo di esposizione all’amianto sia moltiplicato per il coefficiente di 1,5 sia ai fini della maturazione del diritto di accesso alla prestazione pensionistica sia ai fini della determinazione dell’importo della medesima.

La Istanza di accesso ai benefici del beneficio in oggetto dovrà essere presentata dagli interessati entro e non oltre il 31 gennaio 2015. La domanda e la relativa documentazione dovrà essere presentata alla competente struttura territoriale dell’Istituto, la cui modulistica è disponibile sul sito internet www.inps.it nella sezione moduli assicurato/pensionato – codice AP98 -“Istanza per l’accesso ai benefici per i lavoratori esposti all’amianto”).

Infine l’Istituto previsa che la decorrenza delle pensioni in favore dei soggetti assicurati, come sopra indicati, non potrà essere anteriore al 1° gennaio 2015.

 (Fonte: INPS)

 

 

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