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Assegni familiari e quote maggiorazione pensione 2015:

L’INPS, con la Circolare n. 181 del 23 dicembre 2014, ha reso note le disposizioni da applicare nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, e cioè nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

In particolare, la Circolare n. 181/2014, conferma che nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente gli assegni familiari), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

Inoltre, ad ogni buon fine, l’INPS precisa che gli importi delle prestazioni sono:

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  • di 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
  • di 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
  • 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso di inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro.

Per il 2014 la misura del tasso d’inflazione programmato è stato pari l 2,1%, secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri.

A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono state aggiornate, quindi, le tabelle (allegato n. 1, allegato n. 2, allegato n. 3, allegato n. 4 alla Circolare n. 181/2014) da applicare nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all’assegno per il nucleo familiare sopra elencati.

Infine, in applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2015 e per l’intero anno nell’importo mensile di  euro 502,39.

In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano così fissati per tutto l’anno 2015:

  • euro 707,54 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
  • euro 1238,19 per due genitori ed equiparati.

I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo rese note, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento).

(Fonte: INPS)

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