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Trasferimento d’azienda:

La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 32 del 17 dicembre 2014, ha risposto ad un quesito avanzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 47, comma 4 bis e 5, della L.n. 428/1990. In particolare, l’istante chiedeva di sapere se le condizioni previste dalla predetta disposizione per la derogabilità dell’articolo 2112 c.c., possano trovare applicazione anche alle fattispecie di società in stato di crisi aziendale non rientranti nel campo di applicazione della CIGS, che abbiano fruito per oltre un anno del trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga con sospensione del personale a zero ore e/o per le quali sia stata accertata la condizione di insolvenza sia dal Ministero dell’Economia o da un Tribunale sezione fallimentare, “pur non essendo ammissibile ad una procedura concorsuale per carenza della condizione di ammissibilità soggettiva di impresa commerciale”.

Innanzi tutto il Ministero ha ricordato che l’art. 47 della L.n. 428/1990 disciplina la procedura legata ad un trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. “in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori”, introducendo degli obblighi di informazione e di esame congiungo con le rappresentante sindacali. Mentre ai commi 4 bis e 5 vengono previste:

  • una derogabilità ai contenuti dell’art. 2112 c.c. “nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale dell’occupazione”;
  • la non applicazione dello stesso art. 2112 c.c. “qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non trova applicazione l’articolo 2112 del codice civile, salvo che dall’accordo risultino condizioni di miglior favore…”.

Il Ministero, con le considerazioni contenute nell’Interpello n. 32/2014 alle quali si rimanda, ha concluso nel senso che “qualora le imprese in questione versino inequivocabilmente – in quanto accertato da una pubblica autorità – in stato di crisi e, attraverso lo strumento del trasferimento d’azienda, possano mantenere, almeno parzialmente, il proprio standard occupazionale, possa trovare applicazione la disposizione citata di cui all’art. 47, commi 4 bis e 5, della L.n. 428/1990 concernenti la derogabilità all’art. 2112 c.c.”.

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(Fonte: Ministero del Lavoro)

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