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Nuovo termine presentazione dichiarazioni retribuzioni:

L’INAIL, con Nota operativa n. 8076 del 17 dicembre 2014, ha reso noto il nuovo  termine di presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni e la misura dell’addizionale fondo amianto e riduzioni contributive, nonché le istruzioni relative all’autoliquidazione 2014-2015.

In particolare, si legge nella nota n. 8076/2014, fermo restando il termine del 16 febbraio 2015 per il versamento del premio di autoliquidazione 902015 in unica soluzione e per la prima rata, con determina del Presidente dell’Inail n. 330 del 5.11.2014, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni (ex art. 28, comma 4, del DPR n. 1124/1965) è stato fissato al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile).

Poiché nel 2015 il 28 febbraio cadrà di sabato, il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2014, da effettuarsi esclusivamente con il sevizi telematici, scadrà il 2 marzo 2015.

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Per quanto riguarda la misura dell’addizionale per il Fondo vittime dell’amianto a carico delle imprese, essa è fissata nella misura dell’1,33% da applicare sia al premio di regolazione 2014, sia al premio di rata 2015.

Per quanto concerne poi la riduzione contributiva, l’Istituto ha precisato che essa si applica in autoliquidazione sia ai premi ordinari delle polizze dipendenti, sia ai premi speciali unitari delle polizze artigiane. La misura della riduzione da applicare al premio di regolazione 2014 è pari al 14,17% e la misura della riduzione da applicare al premio di rata 2015 è pari al 15,38%.

La nota procede poi con le istruzioni relative agli incentivi per l’inserimento dei lavoratori disabili, per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo. Sono inoltre indicate le istruzioni relative alla riduzione del premio per le imprese artigiane, per i datori di lavoro operanti a Campione d’Italia, per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate, ecc.

Per il resto delle istruzioni si rimanda al contenuto della nota, allegata al presente articolo.

(Fonte: INAIL)

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