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Ammortizzatori sociali ai partiti politici:

L’INPS, con la Circolare n. 167 del 12 dicembre 2014, ha fornito le istruzioni circa l’estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e contratti di solidarietà.

In particolare, si legge nella Circolare n. 167/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà, sono estesi ai partiti e ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti e che abbiano una anzianità lavorativa presso i medesimi di almeno 90 giorni alla data della domanda al Ministero.

Pertanto l’INPS, con la precedente Circolare n. 87 del 08 luglio 2014 (di recepimento del decreto del Ministero del Lavoro n. 81401/2014) ha fornito le istruzioni sotto l’aspetto di carattere retributivo.

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La suddetta estensione delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, prosegue ancora la suddetta Circolare 167, non comporta l’applicabilità della disciplina riguardante la mobilità. I partiti e movimenti politici possono presentare istanza per l’ammissione al trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei propri dipendenti, per le seguenti causali:

  1. crisi, ivi compresa la cessazione totale o parziale di attività;
  2. riorganizzazione;
  3. contratto di solidarietà.

Alle causali sopra elencate, precisa l’INPS, si applicano i limiti di durata massima sotto indicati:

  1. 12 mesi per i programmi di crisi;
  2. 24 mesi per i programmi di riorganizzazione con possibilità di due proroghe, ciascuna di durata non superiore ai 12 mesi;
  3. 24 mesi per i contratti di solidarietà prorogabili di ulteriori 24 mesi o 36 per i territori del Mezzogiorno.

L’esame delle istanze viene effettuata dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O. del Ministero del Lavoro che accerta la sussistenza delle predette causali secondo i criteri di cui al DM 82762 ed effettua, prima dell’emanazione di ogni decreto, una stima preventiva dell’onere finanziario connesso e delle residue risorse disponibili.

Per quanto concerne poi il “limite di spesa”, le “istruzioni procedurali”, le “istruzioni contabili”, si rimanda al testo della Circolare n. 167 e all’Allegato n. 1 alla stessa.

Allegato n. 1 alla Circolare INPS n. 87 del 8 luglio 2014

Allegato n. 2 alla Circolare INPS n. 87 del 08 luglio 2014

 

(Fonte: INPS)

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