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Stop incarichi personale in quiescenza:

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare n. 6 del 4 dicembre 2014, di interpretazione e applicazione dell’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, come modificato dall’art. 6 del D.L. n. 90 del 2014, ha reso note alle Amministrazioni Pubbliche le indicazioni sulla interpretazione e sull’applicazione della nuova disciplina circa lo stop agli incarichi dirigenziali a ex personale in quiescenza.

Le modifiche introdotte sono volte ad evitare – si legge nella Circolare n. 6/2014, che il conferimento di alcuni tipi di incarico sia utilizzato dalle amministrazioni pubbliche per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza o, comunque, per attribuire a soggetti in quiescenza rilevanti responsabilità nelle amministrazioni stesse, aggirando di fatto lo stesso istituto della quiescenza e impedendo che gli incarichi di vertice siano occupati da dipendenti più giovani. La nuove disposizioni, prosegue la Circolare, sono espressive di un indirizzo di politica legislativa volto ad agevolare il ricambio e il ringiovanimento del personale delle pubbliche amministrazioni. Come altre disposizioni vigenti, che già limitavano la possibilità di conferire incarichi ai soggetti in quiescenza, esse non sono volte a introdurre discriminazioni nei confronti dei pensionati, ma di assicurare il fisiologico ricambio di personale nelle amministrazioni, da bilanciare con l’esigenza di trasferimento delle conoscenze e delle competenze acquisite nel corso della vita lavorativa.

Viene inoltre specificato che la nuova disciplina si applica a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legge citato e perciò dallo scorso 25.6.2014, con la conseguenza che non sono soggetti ai nuovi divieti gli incarichi conferiti fino al 24.6.2014.

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L’ambito di applicazione dei divieti sono le amministrazioni pubbliche (di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 o nell’elenco annualmente redatto dall’ISTAT), oltre alla Consob.

Il divieto si estende a qualsiasi lavoratore dipendente collocato in quiescenza, indipendentemente dalla natura del precedente datore di lavoro e del soggetto che corrisponde il trattamento di quiescenza, compresi, quindi, i pensionati degli organi costituzionali.

Gli incarichi vietati sono quelli di: studio e consulenza, dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati.

Poiché il divieto di cui sopra, non è tassativo, gli incarichi a personale in quiescenza ammessi sono: concorsi per impieghi nelle P.A., incarichi che non comportino funzioni dirigenziali o direttive e abbiano oggetto diverso da quello di studio o consulenza; quelli inerenti ad attività legale o sanitaria non aventi carattere di studio o consulenza; quelli di ricerca, inclusa la responsabilità di un progetto di ricerca; quelli di docenza; quelli nelle commissioni di concorso o di gara, organi collegiali consultivi, organi collegiali delle istituzioni scolastiche; quelli di commissario straordinario, nominati per l’amministrazione temporanea di enti pubblici o per lo svolgimento di compiti specifici; quelli in organi di controllo, quali i collegi sindacali e i comitati revisore degli enti locali.

Fonte: Dipartimento Funzione Pubblica)

 

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