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Modiche in peius criteri di calcolo quota retributiva

La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con Ordinanza interlocutoria n. 25688 del 4 dicembre 2014, ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione, considerata di massima importanza, sulle modalità di riliquidazione della pensione di anzianità, in caso di modifiche “in peius” dei criteri di calcolo della quota retributiva, secondo il sistema del “pro rata”, nel regime dettato dall’art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prima delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla luce dell’interpretazione autentica di quest’ultima norma fornita dall’art. 1, comma 488, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Presidente: G. Vidiri; Estensore: G. Napoletano).

La questione all’esame della Corte Suprema, di cui alla sentenza n. 25688/2014, riguarda il ricorso proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e periti commerciali avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino, la quale, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda di un iscritto alla Cassa, nei confronti di quest’ultima, per ottenere – essendo andato in pensione a decorrere dal 1° dicembre 2001, la riliquidazione della pensione di anzianità secondo il sistema del pro rata e la condanna della Cassa al pagamento delle relative differenze.

La Cassa proponeva dunque ricorso per cassazione sulla base di sei motivi ed in particolare sull’applicabilità del principio del pro rata anche nel caso di radicale riforma strutturale del sistema pensionistico della cassa; alla ritenuta illegittimità dell’operato della cassa con riguardo alla proporzione tra contributi e ammontare delle prestazioni, alla salvezza (ex art. 3, comma 12, L.n. 335/1995, come modificato dall’art. 1, comma 763, L.n. 296/2006) degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti ed approvati dai ministeri vigilanti prima della prima della data di entrata in vigore della predetta legge; all’intangibilità della posizione dell’originario ricorrente; ecc.

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La Sezione Lavoro ha ritenuto pertanto di rimettere – come sopra – gli atti al Primo Presidente.

(Fonte: Corte di Cassazione)

 

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