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Jobs Act licenziamenti e ammortizzatori sociali:

La nuova Riforma del Lavoro contenuta nel Jobs Act porterà grandi novità in particolare per la questione dei licenziamenti e degli ammortizzatori sociali.

Si sente parlare della introduzione del nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti che – in base all’anzianità di servizio del lavoratore – porterà al superamento del diritto alla reintegrazione, con corresponsione al suo posto di un indennizzo (quantificato, probabilmente, in un mese di retribuzione per ogni anno di lavoro se le parti sono d’accordo, altrimenti un mese e mezzo di retribuzione per ogni anno di servizio in caso mancato accordo e conseguente impugnazione del licenziamento innanzi al magistrato del lavoro, con un tetto massimo che verrà probabilmente fissato a 24 o 36 mensilità).

In particolare, con il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti il datore di lavoro nei primi tre anni dalla sottoscrizione, potrà porre fine al rapporto in qualsiasi momento e senza motivazione. Dovrà essere ovviamente rispettato il preavviso, come stabilito dalla contrattazione collettiva e non è previsto, come si è detto, l’obbligo di reintegrazione del lavoratore licenziato senza giusta causa. In pratica, quindi, non viene applicato l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori per i primi tre anni dalla sottoscrizione del contratto di lavoro, ad eccezione dei licenziamenti nulli o discriminatori. Le garanzie per il lavoratore, dunque, crescono con l’avanzare dell’anzianità di servizio.

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Per i licenziamenti disciplinari ingiustificati, invece, il diritto alla reintegrazione resta vigente, ma sarà limitato a specifiche fattispecie che saranno tassativamente indicati nei decreti di attuazione successivi alla entrata in vigore della legge di Riforma. Tale misura verrà applicata naturalmente ai contratti stipulati a partire dal 2015.

Anche per i licenziamenti discriminatori resta il diritto alla reintegrazione, così come per i licenziamenti nulli con l’aggiunta di un risarcimento economico per il lavoratore illegittimamente licenziato.

Invece, per quanto riguarda l’ASPI, la sua durata sarà proporzionata ai contributi versati e saranno previste delle semplificazioni burocratiche per l’accesso al beneficio; sarà inoltre estesa anche ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

La Cassa Integrazione Guadagni verrà esclusa quando si verifica la chiusura definitiva dell’impresa o di un ramo di essa. Il suo accesso, poi, sarà possibile soltanto dopo l’esaurimento dell’utilizzo dei contratti di solidarietà.

I Fondi di solidarietà dovranno essere avviati in tempi certi e con meccanismi omogenei per tutti per la loro concessione.

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