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Dimissioni lavoratrice madre/padre e obbligo preavviso

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con Interpello 28 del 7 novembre 2014 ha fornito un parere a seguito di istanza proposta dall’ARIS – Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari sulla corretta interpretazione dell’art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, concernente la possibilità della lavoratrice madre o del lavoratore padre di presentare le dimissioni senza l’osservanza dell’obbligo sancito dall’art. 2118 c.c.

In particolare, l’istante ha chiesto di sapere se “la disposizione si riferisca alle dimissioni presentate durante il primo anno di vita del bambino, ovvero a quelle comunicate al datore di lavoro entro il compimento del terzo anno”.

Preliminarmente è stato evidenziato che, in base alla normativa in vigore, “la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante la gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore nel corso dei primi tre anni di vita del bambino, deve essere convalidata dal servizio ispettivo” del Ministero del Lavoro.

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Inoltre, le modifiche introdotte dalla L.n. 92/2012 alla disposizione in esame, si legge nell’Interpello n. 28/2014, “hanno comportato l’estensione, da un anno ai primi tre anni di vita del bambino, del periodo in cui è necessario attivare la procedura di convalida, proprio al fine di predisporre una tutela rafforzata volta a salvaguardare la genuinità della scelta da parte della lavoratrice o del lavoratore”.

In ordine alla questione circa l’obbligo di preavviso nel caso di dimissioni, l’art. 55, comma 5, stabilisce che “nel caso di dimissioni …, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso”.

Pertanto il Ministero ha concluso che tale disposizione, “sebbene faccia riferimento all’articolo 55 nel suo complesso, è evidentemente riferita all’ipotesi di “dimissioni” presentate nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento di un anno di età del bambino (cfr. artt. 55, comma 1 e 54, comma 1). Ciò in considerazione del fatto che le modifiche relative all’estensione temporale da 1 a 3 anni, come sopra osservato, riguardano esclusivamente la procedura di convalida delle dimissioni stesse”.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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