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Prestazioni in ambienti confinati o sospetti di inquinamento:

La Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 23 del 6 ottobre 2014, ha reso un parere a seguito di un quesito proposto dalla Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche (FederUtility) in merito alla corretta interpretazione dell’art. 3, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 177/2011.

In riferimento all’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 177/2011, l’interpellante – si legge nell’Interpello n. 23/2014 – fatto presente che abitualmente da parte delle proprie aziende “con la stipula di un unico contratto di appalto viene affidato, alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi, un incarico per operare in più ambienti confinati o sospetti di inquinamento, chiaramente specificati nel contratto, ubicati nell’ambito del ciclo produttivo dell’azienda committente e la cui materiale esecuzione si articola nell’arco temporale della durata del contratto stesso” e che “si tratta, spesso, di attività singolarmente di breve o addirittura di brevissima durata ma che non possono essere reiterate più volte nello stesso sito, nell’arco temporale di validità del medesimo contratto” , chiede di sapere “se sia corretta l’interpretazione secondo la quale l’attività informativa posta a carico del committente, possa essere considerata validamente espletata per tutta la validità del contratto, una volta che essa sia stata impartita a ciascun lavoratore, prima dell’accesso in ogni specifico sito e non siano cambiate, nel frattempo, le condizioni in cui si deve operare”.

In riferimento all’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 177/2011, l’interpellante – considerato che l’attività di coordinamento del rappresentante del committente rappresenta “una specificazione dell’obbligo di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008” e che “coordinare significa mettere in comunicazione le varie fasi dell’attività in corso al fine di evitare sovrapposizioni, intralci di attività forieri di potenziali pericoli” – chiede se “sia corretta l’interpretazione secondo la quale l’attività di vigilanza richiesta al rappresentante del datore di lavoro committente dall’art. 3, comma 2, cit. “non richieda la sua costante presenza sul luogo di lavoro ma si estrinsechi, piuttosto, in una sua efficace attività di sovrintendenza sull’adozione ed efficace attuazione della procedura di lavoro, prevista dall’articolo 3, comma 3, del d.p.r. n. 177 del 2011”. (Fonte: Ministero del Lavoro)

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