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Criteri qualificazione docente formatore:

La Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 21 del 6 ottobre 2014, ha reso un parere a seguito di un quesito proposto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro il quale chiedeva di sapere se: “ – il consulente del lavoro che “abbia esercitato la professione per almeno 18 mesi” occupandosi anche di salute e sicurezza sul lavoro sia in possesso del criterio di qualificazione n. 4 previsto dal decreto 6 marzo 2013 per lo svolgimento di attività di docente nei corsi in materia di sicurezza sul lavoro; – il consulente “che abbia svolto attività professionale per almeno un triennio, seguendo i propri clienti anche in materia di salute e sicurezza del personale ed effettuandone i relativi adempimenti” sia in possesso del criterio n. 5 previsto dal decreto 6 marzo 2013 per lo svolgimento di attività di docente nei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

La Commissione ha premesso innanzi tutto che il decreto 6.3.2013 (in vigore dal 18.3.2014) definisce i criteri di qualificazione della figura di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro dei quali deve essere in possesso il docente dei corsi di formazione per datori di lavoro che intendano svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione nonché per i lavoratori, dirigenti e preposti. E, dopo aver elencato i requisiti di legge per ottenere la qualifica di docente nei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come si legge nell’Interpello n. 21/2014, ha fornito all’istante le seguenti indicazioni: l’aspirante docente “dovrà dimostrare di avere svolto, sempre in maniera non episodica, per almeno tre anni “esperienza lavorativa o professionale” (…) “coerente con l’area tematica oggetto di docenza”. A tale requisito occorrerà aggiungere la dimostrazione del possesso di una delle quattro alternative (percorso formativo in didattica, docenza, …) individuate dalla norma”. (Fonte: Ministero del Lavoro)

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