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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

La Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro con Interpello n. 20 del 6 ottobre 2014, ha fornito un parere al quesito proposto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito alla corretta interpretazione dell’art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare l’istante chiedeva di sapere “… se per le imprese con più di 15 lavoratori sia consentita l’elezione o la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza esclusivamente tra i componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, o se diversamente l’elezione possa riguardare anche lavoratori non facenti parte delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (ferma restando la designazione in caso di mancato esercizio del diritto di voto)”.

La Commissione Interpelli, con il citato Interpello n. 20/2014 ha pertanto fornito il seguente parere al quesito come sopra avanzato: “In merito al quesito proposto, occorre rilevare che la scelta operata dal legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali.

Tanto premesso, come espressamente previsto dall’art. 47, comma 4, secondo periodo, del decreto in parola l’eleggibilità del rappresentante, fra i lavoratori non appartenenti alle RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale a norma dell’art. 19 della Legge 300/70”. (Fonte: Ministero del Lavoro)

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In particolare, l’art. 19 della L.n. 300/1970 sulla “Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali) testualmente recita: “Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito:

  1. delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
  2. delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva.

Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento”.

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