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Settore del credito e RLS:

La Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 17 del 6 ottobre 2014, ha risposto ad un quesito proposto dall’ABI – Associazione Bancaria Italiana e le Segreterie Nazionali dei Sindacati firmatari del contratto collettivo del credito in merito alla possibilità di prevedere nell’ambito del nuovo Accordo sindacale di settore in tema di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): 1. L’istituzione di RLS anche a livello dell’insieme di aziende facenti riferimento ad un gruppo e non esclusivamente alla singola azienda; 2. che i rappresentanti così istituiti siano legittimati ad esercitare tutte le prerogative e le attribuzioni che il D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. riconosce agli RLS nell’ambito delle imprese del Gruppo bancario individuato, quindi anche per quelle aziende che, all’interno del Gruppo medesimo, soprattutto a causa delle ridotte dimensioni, potrebbero rimanere prive di una propria specifica rappresentanza.

La Commissione, nell’Interpello n. 17/2014, ha quindi preliminarmente osservato che la questione, come sopra proposta, debba essere esaminata alla luce delle norme di legge che regolano le modalità di istituzione del RLS e di funzionamento delle relative prerogative (D.Lgs. n. 81/2008) ed in particolare va richiamato l’art. 47, comma 1, ai sensi del quale “il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo”. Mentre il successivo comma 5 affida alla contrattazione collettiva il compito di determinare il numero, le modalità di designazione o di elezione dei RLS.

In conclusione è opinione della Commissione “che la scelta di individuare, nel nuovo Accordo sindacale del settore del credito, la figura del RLS di gruppo, come figura che assolve le funzioni del RLS per tutte le aziende che fanno parte del gruppo medesimo, sia riservata alle parti che stipulano il contratto collettivo di lavoro e corrisponda alle facoltà attribuite dal D.Lgs. n. 81/2008 alle parti medesime per quanto concerne la regolamentazione – in via pattizia – delle prerogative delle RLS. Essa appare, quindi, compatibile con il vigente quadro normativo di riferimento”. (Fonte. Ministero del Lavoro)

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