Advertisement

Visite mediche fuori degli orari di servizio

La Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 18 del 6 ottobre 2014, ha risposto ad un quesito proposto dall’Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco in merito alla corretta interpretazione dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e più precisamente “se nell’effettuazione delle visite periodiche per il rinnovo dell’idoneità fisica all’impiego, come da art. 41 D.Lgs. 81/2008, detta visita va svolta in orario di lavoro o se il datore di lavoro ha facoltà di inviare il lavoratore a visita anche quando esso sia fuori dal normale orario di servizio. Inoltre se il tempo impiegato dal lavoratore per effettuare detta visita qualora si svolga al di fuori dell’orario di servizio deve o meno essere retribuito come ore di lavoro straordinario”.

Al riguardo, si legge nell’Interpello n. 18/2014, la Commissione ha osservato che la sorveglianza sanitaria rientra fra gli obblighi del datore di lavoro di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 con l’obiettivo della tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso la valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi. Come previsto dall’art. 20, lett. i) del D.Lgs. n. 81/2008, il sottoporsi ai controlli sanitari rientra fra gli obblighi del lavoratore quale soggetto attivo del processo di sicurezza. Inoltre tali visite mediche “non possono, in considerazione della particolarità del bene tutelato, per nessun motivo essere omesse o trascurate dal soggetto obbligato, di contro il lavoratore non può esimersi dal sottoporsi all’effettuazione della visita medica”.

La Commissione ha quindi ritenuto che in attuazione del disposto normativo di cui all’art. 41 cit., “i controlli sanitari debbano essere strutturati tenendo ben presente gli orari di lavoro e le reperibilità dei lavoratori. Laddove, per giustificate esigenze lavorative, il controllo sanitario avvenga in orari diversi, il lavoratore dovrà comunque considerarsi in servizio a tutti gli effetti durante lo svolgimento di detto controllo anche in considerazione della tutela piena del lavoratore garantita dall’ordinamento”. (Fonte: Ministero del Lavoro)

Advertisement

Advertisement