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Solidarietà e trasformazione contratti, le indicazioni del Ministero:

Il decreto correttivo del Jobs Act (D.Lgs. n. 185/2016) ha apportato modifiche, come vi abbiamo già detto nei giorni scorsi, anche ai contratti di solidarietà introducendo la possibilità di trasformare il contratto di solidarietà di cui all’art. 21, comma 5, del D.Lgs. n. 148 del 2015, in contratto di solidarietà espansiva.

A fornire chiarimenti agli interessati al riguardo è intervenuto quindi il Ministero del Lavoro con la circolare n. 31 del 2016.

Per rendervi la questione della trasformazione dei contratti di solidarietà ancora più chiara via proponiamo anche l’articolo pubblicato oggi (25.10.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone; Titolo: “La solidarietà «apre» a nuove assunzioni”).

Ecco l’articolo.

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Le aziende che intendono avvalersi della possibilità, prevista dal Dlgs 185/2016 (correttivo Jobs act), di trasformare in “espansivi” i contratti di solidarietà “difensivi”, dovranno inviare una comunicazione telematica al ministero del Lavoro. L’informazione, corredata del contratto collettivo sottoscritto e dell’elenco dei lavoratori interessati, va canalizzata all’interno della procedura “Cigsonline” e deve contestualmente essere inviata alla Dtl e all’Inps.

Le istruzioni e il form necessario all’invio della comunicazione, sono contenuti nella circolare del ministero del Lavoro 31/2016 diffusa ieri. Nel documento, i tecnici ministeriali ricordano che la variazione può riguardare sia i Cds che, alla data del 8 ottobre 2016 (entrata in vigore del decreto correttivo), risultavano in vigore da almeno 12 mesi, sia quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016. La modifica deve intervenire nelle forme previste per la stipula dei Cds espansivi e la trasformazione non può prevedere una riduzione d’orario superiore a quella già concordata nel contratto difensivo.

Per l’intero periodo di durata del Cds espansivo, ai lavoratori coinvolti nella riduzione dell’orario è concesso il trattamento di Cigs, erogato dall’Inps, pari al 50% della quota spettante. La differenza, che non costituisce imponibile previdenziale (ma vale ai fini pensionistici), è a carico dell’azienda.

Per compensare i costi aziendali, è previsto che le quote di Tfr – relative alla retribuzione persa – maturate durante il periodo di solidarietà, restino a carico della Cassa; inoltre, si abbatte del 50% il contributo addizionale dovuto sull’integrazione salariale che si attesta in misura pari al 4,5-6-7,5 per cento.

Sul fronte «espansivo», per ogni nuovo rapporto instaurato è concesso all’impresa, per ciascuna mensilità di retribuzione, un contributo pari, per i primi 12 mesi, al 15% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile. Per ciascuno dei due anni successivi, il contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento. In via alternativa ma solo per l’assunzione di lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni, i datori di lavoro possono versare la contribuzione a proprio carico nella misura prevista per gli apprendisti. Questa facilitazione può, però, applicarsi per i primi 36 mesi e, comunque, non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore immesso in azienda.

Importante osservare che per i Cds trasformati le misure incentivanti operano solo per il periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto da «difensivo» in «espansivo» e la sua scadenza; laddove, in relazione ai lavoratori per cui l’opzione è possibile, le aziende volessero far ricorso all’agevolazione di tipo contributivo, va evidenziato che la riduzione degli oneri non può comunque estendersi oltre il compimento del 29° anno di età del lavoratore assunto.

Per quanto riguarda, in generale, la Cigs, il ministero ricorda che la sospensione lavorativa, per effetto delle correzioni al Jobs act, può avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda e non più a partire dal mese successivo. La novità agisce solo per le procedure di consultazione sindacale e per gli accordi conclusi dall’8 ottobre 2016.

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