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Assegni familiari cittadini extra Unione Europea:

L’INPS, con la Circolare numero 97 del 04-08-2014, ha informato gli interessati che “con lettera del 04/07/2014 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato indicazioni all’Istituto al fine di integraare quanto previsto nella circolare informativa n. 4/2014. Tale circolare, recependo le precedenti indicazioni ministeriali, illustrava le modifiche apportate all’art. 65 della legge n. 448/98 dall’art. 13, comma 1, dela legge n. 97/2013 in riferimento all’estensione ai cittadini dei Paesi Terzi, soggiornanti di lungo periodo, del diritto all’Assegno per il Nucleo familiare erogato dai Comuni di residenza per i nuclei familiari con almeno tre figli minori“.

Inoltre, si legge sempre nella circolare n. 97/2014, “con ordinanza del 20 maggio 2014, il Tribunale di Milano ha accertato “il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall’INPS consistente nell’aver emanato la circolare n. 4 del 15.1.2014, nella parte in cui afferma che il diritto all’assegno ex art. 65 della L.n. 448/98 per l’annualità 2013 decorre solo dall’1.07.2013 e dispone che i Comuni emettano provvedimenti di accoglimento delle domande limitate al secondo semestre” e per l’effetto ha ordinato all’INPS di cessare la predetta condotta discriminatoria e di pubblicizzare il presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito internet“. Inoltre, l’INPS ha informato gli interessati che saranno messi in pagamento tutti i dispositivi inviati dai Comuni, ivi compresi quelli realativi al 1° semestre del 2013, relativamente alla estensione ai cittadini di Paesi Terzi, soggiornanti di lungo periodo, del diritto all’Assegno per il Nucleo familiare erogato dai Comuni di residenza per i nuclei familiari con almeno tre figli minori. In particolare, poi, con riferimento al carattere discriminatorio della condotta dell’INPS, il Tribunale di Milano ha osservato che “l’art. 13, comma 1, della L.n. 97 del 6.8.2013 (Legge europea 2013), che prevede espressamente che l’assegno per i nuclei familiari numerosi debba essere erogato, in presenza di determinati requisiti, anche ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, non osta al riconsocimento per i lungosoggiornanti del diritto all’assegno di cui all’art. 65 della L. 448/98 anche in periodi antecendenti all’entrata in vigore della legge n. 97 del 6.8.2013, in quanto tale diritto deve ritenersi sussistente in capo ai lungosoggiornanti già antecedentemente all’emanazione della legge di recepimento della Direttiva 2003/109/CE“. (Fonte: INPS).

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