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Sanzioni amministrative lavoro sommerso

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 70 E del 24 luglio 2014, ha istituito il codice tributo per il versamento, con modello F23, dei maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni amministrative per violazione delle norme in materia di lavoro sommerso e irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e cioè l’art. 14, comma 1, del Decreto – Legge 23 dicembre 2013, n. 145 (convertito, con modificazioni, dalla L.n. 9/2014) che ha introdotto disposizioni al fine di rafforzare l’attività di contrasto dei fenomeni sopra descritti.

In particolare, la lettera b) del citato articolo 14, comma 1, dispone che “l’importo delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e successive modificazioni, è aumentato del 30 per cento”; mentre la lettera c) prevede che: “gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, con esclusione delle sanzioni previste per la violazione dell’articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono raddoppiati“. La successiva lettera d) prevede infine che “i maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni di cui alle suddette lettere b) e c) sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione nonchè ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, destinato ad una maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare“.

Per consentire il versamento tramite il modello F23 delle suddette somme, si legge ancora nella Risoluzione n. 70/2014, è stato istituito un apposito codice tributo: “79AT”, denominato “Maggiorazioni delle sanzioni amministrative di cui all’art. 14, c.1, lett. b) e c) – D.L. 23 dicembre 2013, n. 45”. (Fonte: Agenzia delle Entrate)

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