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Incentivi INPS assunzioni

L’INPS con messaggio n. 5791 del 3 luglio 2014, ha informato le imprese che in caso di assunzioni di lavoratori ammessi al sussidio previsto dal Piano di intervento nazionale denominato “Azione di sistema Welfare to Work per le politiche di reimpiego“.

Si legge nel messaggio che l’Istituto riconosce tale incentivo all’impresa che, “nell’arco temporale del percorso di reinserimento, assume il lavoratore destinatario del sostegno del reddito con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a 12 mesi, anche part time, purchè con orario di lavoro non inferiore alle venti ore settimanali; l’incentivo spetta anche in caso di proroga di un precedente rapporto a tempo determinato, di durata inferiore a sei mesi, se la durata complessiva supere i dodici mesi, nonchè in caso di trasformazione a tempo determinato, intervenuta entro i primi sei mesi“.

L’incentivo, si legge ancora, è pari agli importi mensili del sussudio non ancora maturati dal lavoratore alla data di assunzione ed è corrisposto all’INPS in un’unica soluzione in sede di conguaglio dei contributi dovuti dall’impresa per i proprio lavoratori dipendenti. Nel messaggio di cui sopra, inoltre, sono indicate le modalità per effettuare la richiesta e la fruizione dei suddetti incentivi.

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L’Istituto ha poi precisato che l’impresa che procede all’assunzione di un lavoratore titolare del sussidio “non inoltrerà la richiesta dell’incentivo … ma ad un ufficio indicato dalla Regione; la Regione effettuerà gli accertamenti istruttori ed adotterà la decisione finale di ammissione/non ammissione all’incentivo“. La richiessta, se accolta, avrà valore anche come istanza all’INPS di conguaglio del beneficio con i contributi dovuti dall’impresa.

L’impresa pertanto a tal fine indicherà nella richiesta:

– la posizione contributiva (matricola INPS) con cui denuncia i contributi dei lavoratori per i quali spetta l’incentivo;

– la Sede INPS competente a gestire tale posizione contributiva;

– la sede INPS competente a gestire il sussidio del lavoratore;

– il codice identificativo della comunicazione telematica (UNILAV) relativa al rapporto incentivato.

La Regione, infine, “trasmetterà mensilmente alla Direzione Regionale competente dell’INPS l’elenco delle aziende ammesse all’incentivo, avvalendosi del modello allegato al presente messaggio (all. 1); la trasmissione avverrà all’indirizzo di posta elettronica concordato tra la Regione e la Direzione Regionale dell’INPS“.

Infine, si legge nel messaggio n. 5791/2014, “competono alle singole Regioni l’accertamento delle condizioni di ammissione al beneficio e la decisione di accoglimento della domanda. Nessuna responsabilità può essere attribuita all’Istituto nelle ipotesi di incentivi autorizzati dalla Regione e successivamente accertati quali indebiti. In tal caso l’Istituto addebiterà comunque gli importi fruiti al Fondo per l’occupazione; spetterà alla Regione ogni eventuale iniziativa per il recupero delle somme indebite. Dopo la fruizione del beneficio, la Direzione regionale l’INPS invita le Sedi a verificare che gli importi conguagliati dall’azienda non superino gli importi originariamente autorizzati; se vengono rilevati importi fruiti in misura superiore all’autorizzato, la Sede provvederà a gestire la corrispondente inadempienza“. (Fonte: INPS)

Allegato: Messaggio INPS n. 5791 del 3 luglio 2014

Allegato n. 1 al Messaggio INPS n. 5791 del 03_07_2014

Allegato n. 2 al Messaggio INPS n. 5791 del 03_07_2014

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