Bonus Irpef pensionati e disoccupati
L’INPS, con Messaggio INPS n. 5661 del 27_06_2014, ha reso noto che viene riconosciuto un bonus Irpef a pensionati e disoccupati. In particolare, si legge nel messaggio, l’art. 1 del D.L. n. 66 del 2014 “ha riconosciuto, per il solo periodo di imposta 2014, un credito di ero 640 complessivi, ai titolari di reddito da lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, per i quali l’imposta lorda sia superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti“.
Tale credito d’imposta verrà riconosciuto agli aventi diritti in via automatica, in base ai dati degli archivi INPS, in rate mensili da 80 euro. Sarà lo stesso Istituto al livello centrare a gestire le pratiche per il pagamento del bonus. Inoltre l’INPS procederà di volta in volta ad informare gli interessati, tramite notifica via sms, dell’accredito delle rate mensili (a partire dallo scorso 30 giugno 2014). In particolare i destinatari di tale bonus, come sopra si è detto, saranno anche i disoccupati e i percettori di altre prestazioni a sostegno del reddito come ad esempio mobilità ; aspi; miniaspi, ecc.
Per quanto riguarda invece i pensionati che hanno diritto alle detrazioni di imposta per lavoro dipendente, la prima rata di 80 euro del bonus sarà accreditata insieme alla pensione di luglio e notificata a mezzo di una informativa contenuta nel cassetto previdenziale consultabile sul sito dell’INPS mediante inserimento del PIN personale e accedendo nel menù “Servizi online”.
Inoltre, precisa l’Istituto, nel messaggio n. 5661/2014 per espressa previsione del comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR e come chiarito nella circolare n. 8/E dell’agenzia delle Entrate, tale credito non concorre alla formazione del reddito, e quindi, “le somme ricevute a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali“. Ed ancora “non costituendo retribuzione per il percettore, i crediti non incidono sul calcolo dell’imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti eroganti“, e ciò comporta che “la contabilizzazione di queste somme dovrà essere effettuata in un conto diverso da quello ove confluiscono le retribuzioni, al fine di consentirne l’evidenza e la deduzione dalla base imponibile per il calcolo dell’IRAP“.
Allegato: Allegato n 1 al Messaggio INPS n. 5661 del 27_06_2014