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Congedo maternità e diritto di precedenza

La L.n. 78/2014 ha introdotto una rilevante novità per le lavoratrici madri assunte con contratto a termine. Infatti la legge citata stabilisce che: per le lavoratrici il congedo di maternità (ex art. 16, comma 1, del T.U. di cui al D.Lgs. n. 151/2001 e succ.mod.) intervenuto nell’esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, “concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza“. Alle medesime lavoratrici, è altresì riconosciuto “il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine“. Inoltre la legge n. 78/2014 stabilisce che tale diritto di precedenza “deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto“, cioè nel contratto di assunzione a termine.

Il diritto di precedenza riconosciuto dalla legge è sicuramente un punto molto importante a favore delle lavoratrici madri con contratto a termine, le quali, come è noto, spesso sono discriminate nelle assunzioni rispetto agli uomini.

Si rammenta che, a norma del T.U. sulla maternità (D.Lgs. n. 151/2001), il congedo per maternità in base all’art. 16 sopra citato, prevede che: “E’ vietato adibire al lavoro le donne: a) durate i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all’articolo 20; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto; d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunto al periodo di congedo di maternità dopo il parto“.

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Pertanto tali periodi, grazie alle novità introdotte dalla L.n. 78/2014, diverranno periodi utili ai fini del computo del periodo minimo di lavoro necessario ad esercitare il diritto di precedenza da parte della lavoratrice madre con contratto a termine assente per congedo di maternità.

Si rammenta che il periodo di lavoro con contratto a termine utile a far maturare il diritto di precedenza, deve essere superiore a sei mesi per i lavori non stagionali. Mentre per i lavori stagionali tali periodo è di 3 mesi.

Tale diritto di precedenza spetta alla lavoratrice sia per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato che con contratto a termine che il datore di lavoro intende effettuare entro i successivi 12 mesi (ovviamente per l’esecuzione delle medesime mansioni). La lavoratrice dovrà manifestare tale intenzione entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a termine, e cioè dovrà comunicare al datore di lavoro di volersi avvalersi del diritto di precedenza (ai fini della sua efficacia). Mentre invece per il lavoratori stagionali l’intenzione di avvalersi di tale opzioen dovrà essere esercitata entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a termine

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