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Speciale Apprendistato

La nuova disciplina del contratto di apprendistato è contenuta nell’art. 2 del D.L. n. 34/2014, convertito con modificazioni in legge nei giorni scorsi, che va a modificare il D.L. n. 167/2011 (art. 2) che conteneva la “vecchia” disciplina di tale contratto.

In sintesi le novità principali sono le seguenti:

– forma scritta del contratto, del patto di prova e, in forma sintetica, anche del piano formativo individuale (nella prima stesura del Jobs Act l’obbligo della forma scritta del piano formativo individuale era stata soppressa) (“Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2: 1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) forma scritta del contratto e del patto di prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali“);

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– sulla stabilizzazione: viene ristabilito l’obbligo, in precedenza soppresso, per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti di assumere con contratto a tempo indeterminato almeno il 20% degli apprendisti, fermi restando gli eventuali limiti differenti previsti dai CCNL (“il primo periodo del comma 3-bis del D.Lgs. n. 167/2011 viene sostituito come segue: “Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro“); il comma 3-ter del D.Lgs. n. 167/2011 (relativo ai datori che occupano un numero di lavoratori inferiori a 10) è stato abrogato);

– nell’apprendistato professionalizzante (o di mestiere), viene riconosciuta al lavoratore una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate, nonchè delle ore di formazione fermo restando che essa non potrà essere inferiore al 35% del monte ore complessivo (“all’articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “2-ter. Fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonchè delle ore di formazione almeno nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo“);

– apprendistato e attività stagionali: per tali attività è stata prevista la possibilità, nelle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, di stipulare contratti di apprendistato a tempo determinato (“all’articolo 3, dopo il comma 2-ter è stato aggiunto il seguente: “2-quater. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi di lavoro stipulati da associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali“);

– offerta formativa pubblica: saranno di nuovo le Regioni (escluse nella prima formulazione del D.L. n. 34/2014) ad informare i datori di lavoro, entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione della instaurazione del rapporto di lavoro, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica (“all’articolo 4, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “La Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalal Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014. La comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro lavoro si intende effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni“). Inoltre le Regioni, qualora non dispongano di mezzi propri per l’erogazione della formazione, potranno anche avvalersi dei datori di lavoro e delle associazioni laddove disponibili;

forme speciali di apprendistato: viene prevista la possibilità di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado (triennio 2014-2016) da formalizzarsi con contratto di apprendistato, a termine e professionalizzante, in deroga ai limiti di età previsti dalla legge.

La nuova disciplina dell’apprendistato di cui al D.L. n. 34/2014 verrà applicata solo ai contratti stipulati a decorrere dalla data in vigore del decreto stesso.

 Allegato: D.L. n. 34_2014

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